C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 13/04/2017 – Delibera – DEFERIMENTO DEI SIGNORI AGUS MAURO, CASU ANDREA, GHIANI FABIAN FRANCESCO E DELLA SOCIETÀ POL. SEULO 2010
DEFERIMENTO DEI SIGNORI AGUS MAURO, CASU ANDREA, GHIANI FABIAN FRANCESCO E DELLA SOCIETÀ POL. SEULO 2010
La Procura Federale deferiva a codesto Tribunale Federale Territoriale: 1) il sig. Andrea Casu, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Pol. Isili, per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 10, comma 6 e 9 del CGS, per avere preso parte alla gara Seulo 2010 Senorbì del 07.05.2016, valida per il campionato Juniores Provinciale, al posto del calciatore Fabian Francesco Ghiani, tesserato per la società Seulo 2010, ma impossibilitato a partecipare alla gara in quanto infortunato; 2) il sig. Fabian Francesco Ghiani, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Seulo 2010, per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 10, commi 6 e 9, del CGS, per avere fornito il proprio fattivo contributo a che il signor Mauro Agus, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società Pol. Isili, partecipasse alla gara Seulo 2010 – Senorbì del 07.05.2016, valida per il campionato Juniores Provinciale, al suo posto, presentandosi all’appello negli spogliatoi prima della partita e consegnando al direttore di gara il proprio documento d’identità; 3) il sig. Mauro Agus, all’epoca dei fatti dirigente della società Seulo 2010: -a) per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 10, commi 6 e 9, del CGS, nonché dell’art. 61, comma 1, delle NOIF, per avere consentito, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, al signor Andrea Casu, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Pol. Isili, di prendere parte alla gara Senorbì – Seulo 2010 del 07.05.2016, valida per il campionato Juniores provinciale, al posto del calciatore Fabian Francesco Ghiani, tesserato per la società Seulo 2010 ma impossibilitato a partecipare alla gara in quanto infortunato; -b) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 3 CGS, per on essersi presentato all’audizione disposta dal collaboratore della Procura Federale per il giorno 21.10.2016, senza addurre alcun legittimo impedimento; 4) la società Pol. Seulo 2010, ai sensi dell’art. 4 coma 2 CGS, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte ascrivibili al dirigente Mauro Agus e del proprio calciatore Fabian Francesco Ghiani, così come descritti ai punti 2 e 3 che precedono. Il Tribunale Federale Territoriale fissava l’udienza del 3 aprile 2017 per la trattazione del procedimento. Nella suddetta sede compariva il Procuratore Federale che insisteva nella sua richiesta e chiedeva che Andrea Casu venisse squalificato per anni due, Fabian Francesco Ghiani per anni due, Agus Mauro venisse inibito per anni due e mesi uno, mentre la società Seulo 2010 venisse sanzionata con un’ammenda di euro 450,00, con diffida. Nel corso dell’udienza comparivano personalmente i calciatori Andrea Casu e Fabian Francesco Ghiani, unitamente al Presidente pro tempore della società Seulo 2010, mentre rimaneva assente il dirigente Mauro Agus. I predetti due calciatori ammettevano rispettivamente: il Ghiani di aver preso parte all’appello pregara e di essersene poi dovuto andare a causa di sopravvenuti problemi di salute, che gli avevano impedito di prendere parte alla partita; il Casu, invece, di essersi recato in panchina, con indosso la maglia del calciatore Ghiani, ma di non aver comunque preso parte alla gara, vieppiù di essere impossibilitato a giocare a causa di un infortunio al ginocchio (documentato con certificazione medica). Il Presidente pro tempore ribadiva quanto affermato dai suoi tesserati e chiedeva l’applicazione di sanzioni minime.
All’esito dell’udienza, il Tribunale Federale disponeva la convocazione del direttore di gara e rinviava il procedimento per la relativa audizione all’udienza del 10 aprile 2017. L’arbitro, nel corso della sua deposizione, affermava di non essersi accorto dello scambio di persone, di essere stato avvisato da un dirigente del Senorbì alla fine del primo tempo (dopo la rissa), di aver convocato il giocatore che vestiva la maglia n. 14, che inizialmente gli diceva di essere Ghiani, salvo poi andarsene dallo spogliatoio; di aver appreso della sua reale identità, in un secondo momento, dal dirigente Mauro Agus; in ogni caso, confermava che il calciatore era rimasto per tutto il tempo in panchina, testualmente “non ha preso parte alla gara, ma era in panchina”. Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, esaminato il deferimento e sentite le parti, delibera quanto segue. In primo luogo, mette conto evidenziare che sia pacificamente emersa la circostanza che il calciatore Andrea Casu si fosse recato sulla panchina del Seulo 2010 senza alcuna autorizzazione e che, per accedervi, avesse utilizzato la maglia n. 14 del giocatore Ghiani Fabian Francesco. È parimenti emerso che il calciatore Ghiani non avesse partecipato alla gara, anche se in ordine alla sua presenza iniziale, nel corso dell’appello pre-gara, vi è una sostanziale incertezza, dal momento che il giocatore riferisce di aver risposto e poi essersene andato poco prima che la partita avesse inizio, mentre il direttore di gara ricorda che sin dall’inizio fosse presente il giocatore Casu, che, non aveva individuato sin da subito, per disattenzione e superficialità nello svolgimento dell’appello. Ma ciò che rileva, ai fini della qualificazione normativa della fattispecie, è che Andrea Casu non aveva preso parte alla gara, era rimasto per tutto il tempo in panchina (seppure non autorizzato) e soprattutto che, a causa di un grave infortunio patito al ginocchio (documentato con certificazione medica versata in atti), il medesimo non avrebbe potuto fare ingresso in campo. La suddetta impossibilità di natura oggettiva unita al fatto che il Casu racconta che quella giornata non avrebbe neppure indossato le scarpe da giuoco (tanto è vero che è pacificamente rimasto sempre in panchina), costituiscono gli elementi per poter ricondurre l’accaduto nell’alveo normativo di un ingresso di terzi non autorizzati all’interno della panchina ed escludere la possibilità che i due avessero organizzato uno stratagemma teso a permettere al giocatore Casu di prendere parte alla gara al suo posto. Il fatto, come descritto e qualificato, non configura perciò la fattispecie astratta di cui all’art. 10, comma 6, perché non risulta provato che vi sia stata una partecipazione di calciatori sotto falso nome, perché Casu non poteva prendere parte alla gara, tanto che è rimasto per tutto il tempo in panchina, benché non autorizzato, a causa di un’impossibilità oggettiva a prendere parte al giuoco. Conseguentemente non devono applicarsi le sanzioni previste per la suddetta fattispecie, ex art. 10, comma 9. Con riferimento alla posizione del calciatore Casu ed alla sanzione più equa da comminargli, va evidenziata, da una parte, la sua consapevole ed antisportiva condotta di essersi recato in panchina senza autorizzazione (seppure senza l’intento di prendere parte alla gara) e, soprattutto, di aver negato al direttore di gara la sua reale identità; dall’altra, va però rimarcata la sua positiva azione di resipiscenza nel corso della sua audizione (peraltro evidenziata dallo stesso rappresentante della Procura), allorché ammetteva il fatto, raccontando di essere andato in panchina non autorizzato, rappresentando e documentando che non sarebbe potuto entrare in campo a seguito di un grave infortunio, seguito da un delicato intervento chirurgico al ginocchio. Egli, pertanto, deve essere sanzionato con la squalifica per sei mesi, a seguito del suo ingresso e della sua permanenza in panchina, perché non autorizzato, e per aver tenuto una iniziale e scorretta condotta negli spogliatoi, consistita nel non aver subito ammesso al direttore di gara le sue generalità. Per quanto concerne la posizione del calciatore Ghiani, pur sussistendo molteplici dubbi sul fatto che il medesimo abbia realmente preso parte all’appello pre-gara e che poi fosse dovuto andare via per sopravvenuti problemi di salute, emerge, per sua stessa ammissione, il fatto che lui sapeva che il Casu avrebbe utilizzato la sua maglia per potersi recare in panchina, benché non autorizzato, anche se consapevole che non sarebbe potuto scendere in campo per il grave infortunio documentato.
Per converso la sua condotta, nanti gli organi di giustizia sportiva, è sempre stata collaborativa, di talché, tenuto conto del complessivo quadro fattuale e del suo ruolo (certamente secondario rispetto a quello del Casu), la sanzione più equa è quella di una squalifica per tre mesi, per aver comunque contribuito a far entrare il Casu in panchina, così tenendo un comportamento contrario a correttezza, lealtà e sportività. Diverse considerazioni occorre, invece, fare in relazione alla condotta del dirigente Mauro Agus: in primo luogo, è pacifico che il predetto vestisse la posizione di accompagnatore ufficiale del Seulo 2010 il giorno della gara in oggetto e che perciò avesse la responsabilità di chi entrava all’interno del recinto di giuoco; egli ben sapeva che il giocatore Casu era in panchina senza autorizzazione, avendo di fatto contribuito alla realizzazione dell’illecito sportivo, come su descritto, tanto è vero che è lui stesso ad ammettere la circostanza al direttore di gara, seppure in un secondo momento ed a seguito di reiterate insistenze. Da ciò discende la sua grave responsabilità per quanto accaduto. Ancora, integra un’ulteriore grave condotta antisportiva per chi ricopre la veste di dirigente e di tesserato, il suo successivo comportamento, posto in essere nella fase delle indagini, allorché non si recava nanti la Procura Federale, per rendere audizione, sebbene regolarmente convocato, non adducendo alcun legittimo impedimento. La sanzione più equa per i suddetti fatti è quella di un anno di inibizione. Da ultimo, è pacifica la responsabilità oggettiva della società Seulo 2010 nell’accaduto, come ricostruito e qualificato, in virtù delle condotte rispettivamente ascritte ai tesserati Agus Mauro e Ghiani Fabian Francesco, di talché è equo comminare l’ammenda di euro 450,00, ma senza diffida. Per tutti questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale, qualificato il fatto come descritto nella parte espositiva, commina al calciatore Casu Andrea la squalifica di mesi sei, al calciatore Ghiani Fabian Francesco la squalifica di mesi tre, al dirigente Agus Mauro l’inibizione per anni uno ed infine applica l’ammenda di euro 450,00 a carico della società Seulo 2010.