C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 13/04/2017 – Delibera – DEFERIMENTO DEL SIGNOR AZZENA GIOVANNI E DELLA SOCIETÀ POL.D. SAN DOMENICO CANIGA

DEFERIMENTO DEL SIGNOR AZZENA GIOVANNI E DELLA SOCIETÀ POL.D. SAN DOMENICO CANIGA

 

La Procura Federale della FIGC ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) il Sig. Azzena Giovanni all’epoca dei fatti, Presidente pro-tempore della Società Polisportiva San Domenico Caniga; 2) la Società Polisportiva San Domenico Caniga; per rispondere: - l’Azzena : a) della violazione di cui all’articolo 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione all’articolo 94 ter comma 13 delle NOIF e all’articolo 8 commi 9 e 10 del C.G.S., per non aver pagato all’allenatore Dettori Antonio le somme accertate del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione del 01/02/2016, nel termine di trenta giorni della comunicazione della predetta pronuncia; - la Società Polisportiva San Domenico Caniga : b) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del C.G.S., del comportamento posto in essere dal proprio Presidente e Rappresentante Legale. Al giudizio, svoltosi in presenza dell’Azzena, assistito dal difensore, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto di infliggere all’Azzena la sanzione dell’inibizione per mesi sei e alla Società San Domenico Caniga l’ammenda di € 750,00 e la penalizzazione di un punto in classifica. La Difesa ha chiesto di infliggere ai deferiti la sanzione meno grave prevista dal C.G.S. per la violazione loro ascritta; a sostegno della sua richiesta, ha eccepito che l’Azzena, dopo aver pattuito il premio di tesseramento con l’allenatore Dettori Antonio, veniva sostituito alla presidenza della Società da altro dirigente, provvedeva ad esonerare il Dettori, affidando ad altro allenatore la conduzione tecnica della squadra, ragion per cui sarebbe stato onere del nuovo Presidente provvedere alla liquidazione del tecnico esonerato. Il Tribunale, letti gli atti del procedimento, ritiene che sia esattamente provata la responsabilità dell’Azzena e, in via diretta della Società San Domenico Caniga, tenuto conto del rapporto di immedesimazione organica tra le Società e il suo Rappresentante Legale; il fatto che l’Azzena fosse stato destituito dalla presidenza non esclude la sua responsabilità, tenuto conto del fatto che l’accordo con il tecnico Dettori era stato sottoscritto da lui. Il Tribunale ritiene comunque che le vicende societarie, così come il fatto che il Dettori, con dichiarazione scritta il 09/05/2016, ha affermato di avere ricevuto la somma a lui spettante quale saldo delle prestazioni fornite, sono tali da attenuare la responsabilità dei deferiti e permettere di infliggere agli stessi sanzioni meno gravi di quelle richieste dalla Procura Federale. Il Tribunale pertanto, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale DELIBERA di dichiarare il Signor Azzena Giovanni e la Società San Domenico Caniga responsabili di quanto loro ascritto e di infliggere all’Azzena la sanzione dell’inibizione per mesi due alla Società l’ammenda di € 200,00.

 

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