F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 243/CSA pubblicata il 06 Aprile 2022 – A.S.D. ASTI

Decisione n. 243/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 238/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 238/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. ASTI, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 67CS del 16.03.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24.03.2022, l’Avv. Andrea Galli e udito l’Avv. Davide Gatti e il calciatore Ndiaye Moussa per la reclamante; 

Sentito l’Arbitro;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. ASTI ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Ndiaye Moussa, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti FIGC (cfr. Com. Uff. n. 67CS del 16.03.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone A, Sestri Levante/Asti del 13.03.2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un pugno al volto rendendo necessario l'intervento dei sanitari”.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone, in via principale, l’annullamento e, in via subordinata, la riduzione.

In particolare, la A.S.D. ASTI ha sostenuto che il proprio calciatore tesserato non avrebbe colpito dolosamente l'avversario e che in ogni caso al momento del colpo il gioco non fosse fermo. In particolare, a detta della reclamante, il calciatore sanzionato, dopo essere stato fatto oggetto di un fallo di gioco, nel cadere, a gioco in corso e con la palla a pochissima distanza, avrebbe colpito al volto l'avversario con il solo intento di divincolarsi. Solo dopo la caduta di entrambi e con il colpo già sferrato, l'Arbitro avrebbe fermato il gioco fischiando il fallo, peraltro, a favore dell'Asti.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 24 marzo 2022 sono comparsi per la parte reclamante l’Avv. Davide Gatti, nonché il calciatore sanzionato Sig. Ndiaye Moussa, i quali, dopo aver esposto i motivi di gravame, hanno concluso in conformità.

È stato sentito anche l’Arbitro a chiarimenti.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

In via preliminare, questa Corte si trova a dover ribadire ancora una volta come debba essere disatteso il richiamo all’ausilio delle immagini televisive, operato dalla reclamante, stanti le chiare previsioni codicistiche di cui all’art. 61, comma 2, C.G.S.

La ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante contrasta con le risultanze dei documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1, C.G.S., dai quali risulta che “Con il pallone NON in gioco, dopo aver subito un fallo da parte del n.8 avversario, il calciatore locale n.11 NDIAYE MOUSSA, cadendo a terra, colpiva il calciatore locale n.8 con un pugno sul volto, in segno di reazione al fallo subito, procurandogli dolore fisico. Si rendeva necessario l'intervento dei sanitari per medicare il calciatore colpito.

Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha confermato di aver fischiato un fallo di gioco, con contemporanea caduta dei due calciatori coinvolti, nel corso della quale il tesserato Ndiaye, ponendo in essere un gesto di reazione scomposta ma volontaria al fallo subito, ha colpito l’avversario con un pugno al volto.

Tali risultanze smentiscono la versione della reclamante, secondo cui al momento del fatto il giuoco sarebbe stato ancora in svolgimento e che il gesto del calciatore sanzionato sarebbe stato posto in essere al solo scopo di divincolarsi.

In sintesi, si è trattato di una condotta che, per le modalità con cui è stata posta in essere, sferrando un pugno, quindi con mano chiusa, al volto dell’avversario, che notoriamente costituisce una parte del corpo particolarmente delicata, reca in sé una indubbia potenzialità gravemente dannosa.

Alla luce degli elementi qualificanti il fatto in esame, per come confermati dall’Arbitro, pertanto, nel caso di specie il calciatore Ndiaye risulta aver posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, il che, per costante giurisprudenza, integra la fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 C.G.S.. Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                            IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                               Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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