C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 17 del 05/10/2017 – Delibera – A.P.D. CARLOFORTE (Coppa Italia di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 14 del 21.09.2017. Gara Carbonia / Carloforte del 17.09.2017.

A.P.D. CARLOFORTE (Coppa Italia di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 14 del 21.09.2017. Gara Carbonia / Carloforte del 17.09.2017.

La Società Carloforte ha proposto ricorso avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, accogliendo il reclamo della Società Carbonia, disponeva di infliggere alla stessa Società ricorrente la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 3a0 a favore della Società Carbonia e di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore Recano Gianluca. La decisione del Giudice Sportivo era motivata sul rilievo che alla partita aveva preso parte, nelle fila del Carloforte, il calciatore Recano Gianluca, che non ne aveva titolo, in quanto non aveva ancora scontato una squalifica irrogata durante la gara di Coppa Italia Tortolì / Lanusei disputata l’8.09.2013. La Corte valuta inammissibile il ricorso della Società Carbonia in quanto trasmesso oltre le 12:00 del 22.09.2017, giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante il provvedimento impugnato ed inoltre privo dell’attestazione dell’invio alla controparte di copia del reclamo, che risulta trasmessa solo in data 26.09.2017. La Corte, pertanto, DICHIARA inammissibile il ricorso e dispone l’incamero della tassa.

 

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