C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 26/10/2017 – Delibera – A.S.D. SANT’ANNA 2010 (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 18 del 12.10.2017. Gara Cuglieri 1952 / Sant’Anna 2010 del 07.10.2017.
A.S.D. SANT’ANNA 2010 (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 18 del 12.10.2017. Gara Cuglieri 1952 / Sant’Anna 2010 del 07.10.2017.
La Società Sant’Anna 2010 ha proposto reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto di infliggere alla Società stessa la punizione della perdita della partita per 0 a 3 , la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di Euro 100,00 per la mancata presentazione della squadra nell’ora e nel luogo indicati nel Comunicato Ufficiale. La Corte rileva che il reclamo è inammissibile, in quanto non risulta essere stata inviata copia del reclamo stesso alla controparte, come previsto dall’articolo 46, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva. La Corte, pertanto, DICHIARA inammissibile il reclamo. Dispone l’incamero della tassa.
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