C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 03/11/2017 – Delibera – Polisportiva Santa Vittoria (Campionato 2ª Categoria – Girone L) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 19 del 19.10.2017. Gara Pol. Santa Vittoria / Seui Arcuerì del 15.10.2017.

Polisportiva Santa Vittoria (Campionato 2ª Categoria – Girone L) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 19 del 19.10.2017. Gara Pol. Santa Vittoria / Seui Arcuerì del 15.10.2017.

Con reclamo tempestivamente depositato la Polisportiva Santa Vittoria Esterzili ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato, sul C.U. n° 19 del 19.10.2017, col quale è stata irrogata a carico della società la sanzione sportiva della perdita della gara del 15 Ottobre 2017 col punteggio di 0-3 in favore della società Seui Arcuerì e l’ammonizione del dirigente accompagnatore ufficiale Dessì Paolo (Santa Vittoria), per aver inserito in distinta ed aver fatto partecipare alla gara calciatore non tesserato, perché lo stesso Giudice Sportivo: — avrebbe riscontrato dagli atti ufficiali di gara che il calciatore Deplano Alessio nato il 06/11/1977 subentrava in sostituzione di un compagno di squadra prendendo parte alla gara in questione (terminata con il punteggio di 2 - 2), nelle file della società Santa Vittoria (inserito in distinta con il n. 18) e che lo stesso veniva sanzionato con un provvedimento di ammonizione al 18' del primo tempo; — a seguito degli accertamenti svolti in conseguenza del provvedimento a carico di calciatore Deplano Alessio, attestava che quest’ultimo non risultava regolarmente tesserato alla data della gara in esame (ovvero al 15/10/2017) in favore della società Santa Vittoria;

— acclarato, dalle risultanze degli atti ufficiali di gara, che il calciatore Deplano Alessio ha dunque preso parte alla gara in questione senza averne titolo, in posizione irregolare; — visto il combinato disposto dall'art. 29, commi 2 e 4 punto a) e dall'art. 44, punto 1.1 delle N.O.I.F., deliberava di irrogare a carico della Società Santa Vittoria la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 a favore della Società Seui Arcuerì e di ammonire il dirigente accompagnatore ufficiale Dessì Paolo - S. Vittoria, per avere inserito in distinta ed aver fatto partecipare alla gara il calciatore non tesserato. Nei motivi del gravame la società reclamante ha messo in risalto anzitutto che, contrariamente a quanto esposto dal Giudice Sportivo, il giocatore Deplano Alessio risultava regolarmente tesserato in favore della stessa Polisportiva Santa Vittoria come risulta dalla e-mail inviata dalla stessa società in data 07/10/2017, ovvero una settimana prima della disputa della gara in questione, ed ha inoltre precisato che il giocatore non è assolutamente subentrato a gara in corso, bensì è sceso in campo dal primo minuto della gara. La società Polisportiva Santa Vittoria chiede pertanto, in riforma della decisione impugnata, l’annullamento del provvedimento di delibera ai sensi dell'art. 17, comma 5 del C.G.S., e (per quanto occorra) la regolarizzazione della posizione inerente il giocatore Deplano Alessio sul suo regolare tesseramento. La Corte d’Appello Territoriale, letti gli atti e le carte del procedimento, osserva quanto segue: L’art. 39 delle NOIF, relativo al tesseramento dei giocatori, stabilisce testualmente: « 1. I calciatori sono tesserati per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati anche successivamente a tale termine. 2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore e, nel caso di minori, dall’esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale. La richiesta deve essere corredata dal foglio di trasmissione con l'elenco dei tesseramenti richiesti ed inviata alla Lega, al Comitato od alla Divisione competente a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento. Il tesseramento può essere effettuato anche attraverso la modalità telematica. 3. La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. (Y) » Secondo quanto documentato dalla società Polisportiva Santa Vittoria, quest’ultima ha depositato il modulo FIGC, debitamente compilato e sottoscritto, e gli allegati previsti dalla normativa suddetta, con un messaggio di posta elettronica trasmesso in data 07/10/2017 (ovvero, come sottolineato dalla stessa reclamente, una settimana prima della gara) che risulta regolarmente pervenuto al Comitato Regionale Sardegna FIGC – LND. Alla luce del testo letterale dell’art. 39 delle NOIF, e ricordando inoltre il principio generale sottostante a tutta la normativa in materia, che impone di interpretare la norma nel senso di favorire in massimo grado il tesseramento dei giocatori dilettanti, la Corte d’Appello Territoriale ritiene che nella fattispecie in esame la Società Santa Vittoria ha efficacemente effettuato il tesseramento del giocatore Deplano Alessio “con modalità telematica” fin dal 7/10/2017, dunque in termini per la sua utilizzazione per la gara del 15/10/2017. Per tutte queste ragioni la Corte d’Appello Territoriale DELIBERA l’integrale riforma del provvedimento impugnato dalla società Polisportiva Santa Vittoria. Dispone la restituzione della tassa.

 

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