C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 09/11/2017 – Delibera – POL. LIBERTAS BARUMINI (Campionato Regionale Juniores) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 19 del 19.10.2017. Gara Italpiombo / Libertas Barumini del 14.10.2017.

POL. LIBERTAS BARUMINI (Campionato Regionale Juniores) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 19 del 19.10.2017. Gara Italpiombo / Libertas Barumini del 14.10.2017.

La Società Libertas Barumini ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto la squalifica del calciatore Setzu Luca fino al 31 dicembre 2018. La decisione è stata assunta dal Giudice Sportivo sulla base del referto arbitrale dal quale si evince che il direttore di gara, al 50° minuto del secondo tempo, veniva offeso trivialmente dal Setzu e quindi stretto violentemente dal medesimo alla gola per alcuni secondi e nuovamente ingiuriato e minacciato. La Società reclamante chiede la riduzione della squalifica, sostenendo che il Setzu non avrebbe stretto al collo l’arbitro, ma si sarebbe limitato ad appoggiargli la mano sul petto. Il direttore di gara, nel corso dell’audizione nanti la Corte, ha confermato quanto dichiarato nel referto e nel relativo supplemento, precisando peraltro che il calciatore poggiava la mano sul suo collo solo per pochi secondi senza cagionargli alcun danno fisico. La Corte, esaminati gli atti del procedimento, ritiene di ravvisare, nel comportamento del Setzu, gli estremi della condotta violenta, peraltro in misura minima, tenuto conto del fatto che l’arbitro non ha sentito alcuna conseguenza di natura fisica ed ha potuto tranquillamente portare a termine l’incontro. La Corte, pertanto, ritiene di dover accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a misura equa, con termine che viene stabilito al 31 gennaio 2018, anche in considerazione dei limiti edittali previsti dall’articolo 19 del Codice di Giustizia Sportiva. La Corte, per questi motivi DELIBERA di ridurre la squalifica fino al 31 gennaio 2018, confermando le misure amministrative deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza nei confronti degli ufficiali di gara. Dispone la restituzione della tassa.

 

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