C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 16/11/2017 – Delibera – ASD ILBONO (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 03 novembre 2017. Gara Villagrande / Ilbono del 1° novembre 2017.
ASD ILBONO (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 03 novembre 2017. Gara Villagrande / Ilbono del 1° novembre 2017.
La Società ASD Ilbono ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha squalificato per sei gare il calciatore Di Maio Luigi perché “ a seguito di un provvedimento di ammonizione a suo carico, si avvicinava, con fare aggressivo e minaccioso, al direttore di gara, poggiando la sua fronte contro quella dell’arbitro urlando espressioni ingiuriose; l’episodio non aveva conseguenze per l’intervento di un calciatore avversario, ma il Di Maio riusciva ugualmente ad indirizzare uno sputo verso il direttore di gara senza colpirlo; al momento di lasciare il terreno di gioco reiterava le ingiurie”. La Società reclamante chiede la riduzione della squalifica, negando che il calciatore abbia cercato di colpire il direttore di gara con uno sputo, rilevando che, se egli avesse voluto effettivamente attingerlo con lo sputo, avrebbe potuto fare ciò facilmente nel momento in cui aveva poggiato la sua fronte su quella dell’arbitro. La Corte, rilevato dal referto che il Di Maio sputava in direzione del direttore di gara ad una distanza di circa cinque metri dal medesimo, ritiene che sia inverosimile l’affermazione che il gesto fosse indirizzato a colpire la persona dell’arbitro; è infatti impossibile lanciare uno sputo in direzione di un obiettivo così lontano. L’atto deve quindi essere configurato come un semplice gesto di disprezzo, da valutarsi di gravità sicuramente inferiore a quanto ritenuto dal Giudice Sportivo. La Corte, pertanto, ritiene di dover accogliere il reclamo, riducendo la squalifica di due giornate. La Corte, per questi motivi DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Di Maio Luigi da sei a quattro gare. Dispone il non addebito della tassa.
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