C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 30/11/2017 – Delibera – S.G. FLUMINI QUARTU (Campionato di 2^ Categoria) Gara S.G. Flumini Quartu / Città Di Selargius del 12.11.2017. Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 24 del 16.11.2017.

S.G. FLUMINI QUARTU (Campionato di 2^ Categoria) Gara S.G. Flumini Quartu / Città Di Selargius del 12.11.2017. Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 24 del 16.11.2017.

Con ricorso tempestivamente proposto, la Società S.G. Flumini Quartu reclama contro il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il giocatore Leye Abdou Salam è stato squalificato per tre gare perché “con il pallone non a distanza di gioco, colpiva con un violento pugno al volto un calciatore avversario”. La Società reclamante afferma che la decisione del Giudice Sportivo sarebbe errata perché gli avvenimenti descritti nel referto arbitrale non corrisponderebbero al vero. La Società S.G. Flumini Quartu, al riguardo, precisa che l’arbitro sarebbe stato impossibilitato a vedere l’accaduto, in quanto concentrato sull’azione di gioco in una direzione opposta, e che pertanto lo stesso direttore di gara avrebbe preso il provvedimento basandosi sulle grida del momento non potendo accorgersi della simulazione del giocatore ospite, che approfittando della sua disattenzione avrebbe finto di aver ricevuto un colpo, buttandosi a terra, per accusare ingiustamente il giocatore Leye Abdou Salam. Pertanto, la Società reclamante chiede una congrua riduzione della squalifica inflitta al giocatore, in quanto eccessiva rispetto al reale svolgimento dei fatti. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti, ed in particolare il referto arbitrale, osserva che quest’ultimo, a norma dell’articolo 35 del Codice di Giustizia Sportiva, è fonte di prova privilegiata circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. La descrizione dei fatti riportata dal direttore di gara nel suo referto è chiara ed esaustiva, e la società reclamante non ha addotto alcun elemento, al di là delle generiche contestazioni offerte, che possa inficiare quanto l’arbitro ha descritto dei fatti di gioco. Inoltre, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale sottolinea che la sanzione inflitta al giocatore Leye Abdou Salam, di tre giornate di squalifica, è conforme al minimo edittale stabilito dall’articolo 19, comma 4°, lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti di violenza commessi dai calciatori per condotta violenta nei confronti di altri calciatori. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello DELIBERA di respingere il reclamo e di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate inflitta al giocatore Leye Abdou Salam dal Giudice Sportivo. Dispone l’addebito della tassa.

 

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