C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 07/12/2017 – Delibera – A.S.D. CARBONIA (Campionato Regionale Juniores) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 25 del 23.11.2017. Gara Atletico Narcao / Carbonia del 18.11.2017.
A.S.D. CARBONIA (Campionato Regionale Juniores) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 25 del 23.11.2017. Gara Atletico Narcao / Carbonia del 18.11.2017.
Con ricorso tempestivamente proposto, la Società Carbonia reclama contro il provvedimento del Giudice Sportivo col quale il giocatore Murgia Mauro è stato squalificato per quattro giornate perché “espulso per aver lanciato terra sul volto di un calciatore avversario, dopo la notifica del provvedimento disciplinare profferiva numerose espressioni ingiuriose e minacciose nei confronti dell’arbitro”. La Società reclamante chiede una congrua riduzione della squalifica, segnalando che il giocatore Murgia Mauro era stato oggetto, fin dai primi minuti di gara, di ripetuti interventi da parte dei giocatori avversari, pericolosi per la sua incolumità, ripetutamente tollerati dal direttore di gara, e che a seguito di un ultimo episodio era stato ferito nella parte posteriore del capo, con copiosa perdita di sangue, potendo riprendere il gioco dopo svariati minuti, solo con l’ausilio di una ampia fasciatura che gli avvolgeva il capo. La Società reclamante aggiunge che, nei minuti successivi al rientro in campo, durante un’azione il giocatore Murgia Mauro è stato atterrato violentemente, rialzandosi da terra il giocatore, chiaramente nervoso e infastidito, lanciava in aria un pugno di polvere e terriccio, in gesto di stizza, ma senza volontà di colpire alcuno, senza violenza, e senza mai entrare in contatto col direttore di gara, ovvero con gli avversari. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti, pur ricordando che il contenuto del referto di gara redatto dal direttore di gara di norma costituisce fonte di prova privilegiata, osserva che in questo caso la descrizione dei fatti riportata dall’arbitro è stata lacunosa e contraddittoria, mentre gli elementi addotti dalla società reclamante consentono di ricostruire la dimensione degli accadimenti verificatisi sul terreno di gioco. La condotta del giocatore Murgia Mauro, pur censurabile, come peraltro riconosciuto dalla stessa società reclamante, deve essere correttamente inquadrata nella fattispecie di cui all’articolo 19, comma 4°, lett.a) del Codice di Giustizia Sportiva, pertanto, la sanzione inflitta deve essere ridotta da quattro a due giornate di squalifica. La Corte, per questi motivi, in accoglimento del reclamo, DELIBERA di ridurre la squalifica del calciatore Murgia Mauro da quattro a due giornate. Dispone la restituzione della tassa.
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