C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 11/01/2018 – Delibera – ASD ATLETICO CALCIO 2014(Campionato Giovanissini Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 21.12.2017.

ASD ATLETICO CALCIO 2014(Campionato Giovanissini Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 21.12.2017.

Gara Calcio Pirri / Atletico Calcio 2014 del 17.12.2017. Con ricorso tempestivo presentato in data 27.12.2017, la società Atletico Calcio 2014 impugna il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale in epigrafe con il quale veniva sancita la squalifica per tre giornate di gara al dirigente Farci Alessio, per due giornate all’allenatore Piro Igor e per tre giornate al calciatore Perra Edoardo, tutti tesserati della società ricorrente. In primis la Corte dichiara l’inammissibilita del reclamo in ordine alle squalifiche inflitte al dirigente Farci Alessio ed all’allenatore Piro Igor ai sensi dell’articolo 45, comma 3, lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva. Il Giudice Sportivo, ha motivato la squalifica del giocatore Perra Edoardo in quanto lo stesso “afferrava il pallone con le mani per bloccare il gioco mentre colpiva un giocatore avversario facendolo cadere in terra”. Il direttore di gara ha espulso il calciatore Perra, come risulta dal referto arbitrale, perché lo stesso “durante la ripresa del gioco da parte del Calcio Pirri con una rimessa laterale, Perra afferrava il pallone in mano all’avversario, dandogli nel mentre un colpo alla schiena con il braccio e spingendolo a terra”. La Società ricorrente afferma nel reclamo presentato che quanto asserito dall’arbitro non è veritiero, senza però confortare l’affermazione con alcuna prova. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visti gli atti del procedimento di cui si tratta, considerato che il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata e, soprattutto, perché il ricorso in realtà è privo di qualsiasi valida motivazione, DELIBERA il rigetto del reclamo con conseguente conferma della squalifica per tre giornate del calciatore Perra Edoardo, l’inammissibilità del ricorso prodotto per le squalifiche di Farci e Piro. Dispone altresì l’incameramento della tassa.

 

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