C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 11/01/2018 – Delibera – ASD SANT’ELENA CALCIO (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 30 del 21.12.2017. Gara Sant’Elena / Quartu 2000 del 17.12.2017.

ASD SANT’ELENA CALCIO (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 30 del 21.12.2017. Gara Sant’Elena / Quartu 2000 del 17.12.2017.

Con reclamo tempestivamente depositato la Società Sant’Elena ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale gli è stata inflitta la perdita della gara col punteggio di 0 a 3 a favore della Società Quartu 2000 ed un punto di penalizzazione in classifica. Preliminarmente la Corte d’Appello rileva l’inammissibilità del reclamo per l’avvenuta mancata trasmissione del ricorso alla società Quartu 2000, in spregio a quanto prevede il combinato disposto di cui agli artt. 46, 5° comma, e 38, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva.

Per questi motivi, la Corte d’Appello Sportiva Territoriale DELIBERA l’inammissibilità del reclamo e dispone l’incamero della tassa.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it