C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 18/01/2018 – Delibera – A.S.D. ILVAMADDALENA 1903 (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 30 del 21.12.2017. Gara Ilvamaddalena 1903 / Ozierese 1926 del 17.12.2017.

A.S.D. ILVAMADDALENA 1903 (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 30 del 21.12.2017. Gara Ilvamaddalena 1903 / Ozierese 1926 del 17.12.2017.

Con reclamo tempestivamente proposto la Società A.S.D. Ilvamaddalena 1903 ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo con cui al dirigente Deleuchi Giovanni è stata inflitta l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 22.02.2018, perché “allontanato in quanto contestava una decisione del direttore di gara, mentre abbandonava il terreno di gioco, insultava i giocatori della squadra avversaria, interrompendo il suo andare, strattonava l’arbitro per un braccio, senza provocare danno alcuno. Non pago, si avvicinava ad un calciatore della squadra avversaria appoggiando la propria testa a quella del calciatore, che fortunatamente non reagiva. A fine gara, si presentava indebitamente negli spogliatoi, impedendo all’arbitro di consegnare il rapporto di gara al dirigente accompagnatore ed al capitano della propria squadra”. La Società reclamante sostiene che il dirigente Deleuchi non avrebbe inteso contestare una decisione del direttore di gara, ma piuttosto avrebbe tentato di attirare in maniera energica, le attenzioni di quest’ultimo, per ottenere una interruzione temporanea della partita allo scopo di prestare soccorso ad un calciatore della propria squadra a terra dopo un contrasto di gioco. Inoltre, la società Ilvamaddalena 1903 contesta che il dirigente Deleuchi abbia insultato i giocatori della squadra avversaria o strattonato l’arbitro per un braccio. Al riguardo, la società sostiene che il dirigente, anche in questo caso, avrebbe attirato l’attenzione del direttore di gara sulla condotta di un avversario che, per accelerare la ripresa del gioco, disturbava il giocatore della stessa A.S.D. Ilvamaddalena 1903 in quel momento a terra, e che da tale comportamento sarebbe scaturito l’alterco. Infine, la società reclamante contesta che il dirigente avrebbe impedito all’arbitro di consegnare al dirigente accompagnatore ed al capitano della società Ilvamaddalena 1903 il rapporto di gara, ma sostiene che il Signor Deleuchi si sarebbe limitato a preannunciare che nessun dirigente della squadra locale avrebbe ricevuto e/o sottoscritto il predetto rapporto, anche in segno di protesta per quanto avvenuto in campo. In definitiva, la società reclamante sostiene che l’episodio in contestazione debba essere obiettivamente ridimensionato in quanto frutto di uno spiacevole equivoco sulle effettive intenzioni del Signor Deleuchi, e chiede pertanto che la sanzione disciplinare sia congruamente ridotta. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visti gli atti del procedimento, considerato che il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata e che il direttore di gara comparso personalmente, ha confermato le circostanze riportate, tenendo però conto anche del contesto riferimento dalla società reclamante, ritiene che il reclamo debba essere accolto, riducendo la squalifica in considerazione del fatto che la condotta del Signor Deleuchi deve essere inquadrata come vibrata protesta che può essere sanzionata con una inibizione fino al 21 gennaio 2018. La Corte, pertanto, DELIBERA di ridurre l’inibizione del dirigente Deleuchi Giovanni fino al 21 gennaio 2018. Dispone la restituzione della tassa.

 

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