C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 08/02/2018 – Delibera – A.S.D. CARLOFORTE (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 25.01.2018. Gara Carloforte / Vecchio Borgo S.Elia del 24.01.2018.

A.S.D. CARLOFORTE (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 25.01.2018. Gara Carloforte / Vecchio Borgo S.Elia del 24.01.2018.

Con reclamo tempestivamente depositato la Società Carloforte ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Diop Pape Youssou espulso per doppia ammonizione, rientrava in campo per cercare di inseguire un calciatore avversario, senza riuscirvi per l’intervento dei compagni. La ricorrente, nei motivi dell’impugnazione afferma che la seconda ammonizione e poi il rientro del calciatore all’interno del campo, dopo l’espulsione, sarebbe da ricollegarsi a provocazioni e frasi razziste proferite al suo indirizzo,nonché nel tentativo di difendere un compagno di squadra. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera quanto segue. Dalla disamina del referto di gara, dettagliato e chiaro, emerge l’assoluta correttezza dei provvedimenti di doppia ammonizione comminata al calciatore Diop. Emerge poi pacificamente che lo stesso giocatore abbia fatto riingresso nel recinto di gioco dopo essere stato espulso; la circostanza è pure ammessa dalla reclamante. La condotta del calciatore va perciò sanzionata sia per la corretta espulsione che per il riingresso del medesimo nel recinto di gioco benchè espulso e ciò a prescindere dalle ragioni addotte. La sanzione più corretta è però di una squalifica per due gare atteso il fatto che il tentativo di inseguimento non aveva avuto alcuna conseguente. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale perciò riduce la squalifica a due gare effettive e dispone la restituzione della tassa.

 

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