C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 08/02/2018 – Delibera – POL. FRASSATI (Campionato Allievi Delegazione Provinciale di Sassari) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 24 del 18.01.2018. Gara Pro Team Cus / Frassati del 14.01.2018.

POL. FRASSATI (Campionato Allievi Delegazione Provinciale di Sassari) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 24 del 18.01.2018. Gara Pro Team Cus / Frassati del 14.01.2018.

La Società Pol. Frassati ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto l’inibizione fino al 25.02.2018 del dirigente Becciu Alessandro per avere contestato in modo veemente l’operato del direttore di gara, proferendo nei suo confronti, al termine dell’incontro, frasi gravemente offensive e minacciose e cercando, senza riuscirvi, di mettergli le mani addosso; ed inoltre per essersi rivolto ai calciatori della sua squadra incitandoli alla violenza. La Società reclamante riconosce che il Becciu abbia protestato in maniera irriguardosa e scomposta nei confronti dell’arbitro, ma esclude che il medesimo abbia minacciato quest’ultimo e abbia tentato di usargli violenza ed ancora che abbia istigato i calciatori a colpirlo. Il rappresentante della suddetta Società, nel corso dell’audizione nanti la Corte, ha insistito per l’accoglimento del reclamo. La Corte, letti gli atti del procedimento ed in particolare il referto arbitrale, fonte di prova privilegiata, ritiene che non si possa escludere che il Becciu abbia tenuto nei confronti dell’arbitro una condotta irriguardosa, anche perché cio viene ammesso dalla stessa Società reclamante, che si limita ad escludere le minacce, il tentativo di violenza e l’incitamento dei giocatori all’aggressione. In relazione a tali circostanze, la Corte ritiene che lo stesso rapporto del direttore di gara non sia esaustivo; e che pertanto il comportamento del Becciu debba essere valutato semplicemente come una vibrata e scomposta protesta, da sanzionare con l’inibizione con termine al 09 febbraio 2018. La Corte, per questi motivi DELIBERA di ridurre l’inibizione irrogata al dirigente Becciu Alessandro fino al 09 febbraio 2018. Dispone la restituzione della tassa.

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