C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 22/02/2018 – Delibera – A.S.D. CANTERA SORSO (Campionato Giovanissimi Delegazione Provinciale di Sassari) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 27 dell’8.02.2018.
A.S.D. CANTERA SORSO (Campionato Giovanissimi Delegazione Provinciale di Sassari) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 27 dell’8.02.2018.
Gara Sorso 1930 / Sporting Cantera del 28.01.2018. La Società Cantera Sorso ha proposto ricorso avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in rubrica, ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dalla Società stessa rivolto ad ottenere la vittoria a tavolino dell’incontro. Il Giudice Sportivo formulava tale decisione in quanto la Società reclamante non aveva allegato al reclamo l’attestazione dell’invio alla controparte dela copia dello stesso, come previsto dall’articolo 46, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva. Ricorre la società Cantera Sorso, affermando di avere trasmesso alla controparte copia del reclamo al Giudice di 1° grado ed allegando al ricorso ricevuta della raccomandata. La Corte, letti gli atti del procedimento, ritiene che la decisione del Giudice Sportivo debba essere confermata, in quanto, secondo la disposizione sopra citata, non è sufficiente che copia del reclamo sia trasmessa alla controparte, ma è necessario che al Giudice sia fornita la prova dell’invio. La Corte, per questi motivi, DELIBERA di rigettare il ricorso, confermando la decisione del Giudice Sportivo. Dispone l’incamero della tassa.
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