C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 22/02/2018 – Delibera – POL. FRASSATI (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 25.01.2018. Gara Frassati / Ottava del 07.01.2018.

POL. FRASSATI (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 25.01.2018. Gara Frassati / Ottava del 07.01.2018.

La Pol. Frassati ha presentato tempestivo ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale ha respinto il reclamo della suddetta Pol. Frassati che chiedeva la ripetizione della gara per errore tecnico commesso dall’arbitro in quanto, assegnato un calcio di rigore a favore della squadra Ottava, decretava il termine della gara prima che il rigore venisse battuto.

La Pol. Frassati nel ricorso fa presente che l’arbitro avrebbe contravvenuto a quanto disposto dalla Regola 7, punto 4°, del Regolamento del Gioco del Calcio dove si legge chiaramente che “se un calcio di rigore deve essere eseguito o ripetuto, la durata del periodo di gioco deve essere prolungata fino a che l’esecuzione del calcio di rigore non venga completata” e che per questa ragione l’incontro deve essere ripetuto. A dimostrazione di quanto asserito la Pol. Frassati allega un video amatoriale e deduce: - che tale video dimostra che l’arbitro ha assegnato un calcio di rigore a favore dell’Ottava e non una punizione indiretta come asserito dal Giudice di primo grado; - che l’Ottava non ha fatto pervenire controdeduzioni in prima istanza, di fatto convalidando quanto affermato dalla società Frassati. L’arbitro, richiesto dal Giudice Sportivo, specificava nel suo supplemento al referto, che “nella gara di Domenica 07.01.2018, al minuto 47° del secondo tempo, dopo aver fischiato un calcio di punizione indiretto (e non un calcio di rigore), all’interno dell’area di rigore del Frassati a favore dell’Ottava, a seguito delle proteste e dell’espulsione, finiva il tempo di recupero concesso e fischiavo perciò la fine della partita”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale visti gli atti del procedimento rileva: - che il video presentato non può costituire prova accettabile nel corso del dibattimento ai sensi dell’articolo 34, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, ammessa solo presso il Giudice Sportivo Nazionale; - che la circostanza che l’Ottava non abbia presentato controdeduzioni al ricorso dela Frassati non convalida affatto i motivi proposti dal ricorrente; - che, l’arbitro, il cui referto costituisce prova privilegiata, nel supplemento chiarisce ampiamente i fatti verificatisi in campo. Per tutti questi motivi, la Corte sulla base degli atti ufficiali di gara dai quali non emerge alcun errore tecnico ravvisabile nei fatti avvenuti che possa dar luogo alla ripetizione della stessa. DELIBERA di respingere il ricorso della Pol. Frassati, e dispone l’incameramento della tassa di reclamo.

 

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