C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 22/02/2018 – Delibera – Ricorso proposto dal signor Satta Fedele, tesserato a favore della Società Atletico Funtanaliras, Campionato Regionale Calcio a 5. Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 1° gennaio 2018.

 

Ricorso proposto dal signor Satta Fedele, tesserato a favore della Società Atletico Funtanaliras, Campionato Regionale Calcio a 5. Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 1° gennaio 2018.

Gara Atletico Funtanaliras / Funtanaliras Monti del 27.01.2018. Il calciatore Satta Fedele, tesserato con la Società Atletico Funtanaliras, ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla partita di cui in epigrafe, lo ha squalificato per otto gare perché “al termine della gara, applaudiva ironicamente nei confronti del direttore di gara e pertanto da quest’ultimo veniva espulso; dopo la notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava all’arbitro, calpestandogli volontariamente il piede e premendo con forza con il tacco della sua scarpa, provocando, altresì, un breve ma intenso dolore”. Il reclamante ammette solo di avere applaudito ironicamente l’arbitro, ma esclude di avere calpestato il suo piede. La Corte, letti gli del procedimento, ed in particolare il referto di gara, fonte di prova privilegiata, rileva che l’arbitro ha descritto il comportamento attribuito al Satta con chiarezza e precisione, in modo tale da non suscitare dubbi circa la dinamica del fatto. Viceversa il contenuto del reclamo appare lacunoso, in quanto il reclamante nega totalmente l’atto di violenza a lui attribuito, senza fornire elementi che possano permettere una ricostruzione diversa dell’episodio dele lesioni subite dal direttore di gara. La Corte, pertanto decide di confermare la decisione del Giudice Sportivo. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, per questi motivi DELIBERA di rigettare il reclamo, confermando la decisione del Giudice Sportivo e disponendo l’applicazione delle misure amministrative deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza nei confronti degli ufficiali di gara. Dispone l’incamero della tassa.

 

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