C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 08/03/2018 – Delibera – POL. POSADA (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n°39 del 22.02.2018. Gara Posada / Ozierese del 18.02.2018.

POL. POSADA (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n°39 del 22.02.2018. Gara Posada / Ozierese del 18.02.2018.

Con reclamo tempestivamente proposto la società Posada ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo con cui il giocatore Picciau Nicola è stato squalificato per sei gare perché “al termine della gara rivolgeva frasi irriguardose all’indirizzo del direttore di gara. Successivamente tentava di raggiungere l’arbitro con uno schiaffo, senza riuscire nell’intento per il fattivo intervento di uno degli assistenti arbitrali che aiutava l’arbitro ad evitare il contatto fisico al volto che tuttavia si assestava su un braccio, senza gravi conseguenze”. La società reclamante esclude che il Picciau Nicola abbia proferito frasi ingiuriose all’indirizzo dell’arbitro, ma sostiene che lo stesso giocatore si sarebbe limitato ad una espressione sarcastica, per cui è stato poi espulso. La Società Posada riconosce inoltre che il suo giocatore avrebbe cercato il contatto col direttore di gara all’interno dello spogliatoio, ma osserva che lo stesso è stato allontanato dal capitano e dagli altri giocatori senza riuscirvi. La società aggiunge invece che, in seguito, sarebbe stato proprio l’arbitro a cercare il contatto col giocatore, venendo a sua volta fermato dai giocatori della stessa squadra ospite e dall’assistente arbitrale. Pertanto, la società reclamante chiede una congrua riduzione della squalifica inflitta al giocatore Picciau Nicola, adeguata allo svolgimento effettivo dei fatti. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti del procedimento, osserva che il referto arbitrale appare contadditorio, confuso e lacunoso in alcuni tratti e che, considerando le contrarie allegazioni e le ammissioni provenienti dalla società reclamante, che per contro appaiono sufficientemente precise e circostanziate, ritiene che al giocatore Picciau Nicola può essere ascritta con ragionevole certezza soltanto una condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara, ma non può in alcun modo essere attribuita una condotta violenta. La Corte ritiene quindi che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare sproporzionata rispetto all’effettiva gravità del fatto, e deve conseguentemente essere ridotta da sei a tre giornate. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, in accoglimento del reclamo, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Picciau Nicola da sei a tre giornate. Dispone la restituzione della tassa.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it