C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 15/03/2018 – Delibera – ASD JUNIOR OZIERESE (Campionato Regionale Allievi) Avverso la delibera del Giudice sportivo C.U. n° 41 dell’8.03.2018. Gara Dorgalese / Junior Ozierese del 04.03.2018.

 

ASD JUNIOR OZIERESE (Campionato Regionale Allievi) Avverso la delibera del Giudice sportivo C.U. n° 41 dell’8.03.2018. Gara Dorgalese / Junior Ozierese del 04.03.2018.

Con reclamo tempestivamente proposto la società Junior Ozierese ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo con la quale il giocatore Boe Angelo è stato squalificato per cinque giornate perché “espulso per aver contestato il direttore di gara con frase ingiuriosa, dopo la notifica del provvedimento disciplinare, dapprima reiterava le ingiurie nei riguardi dell’arbitro, quindi, avvicinatosi a quest’ultimo, lo spingeva con entrambe le mani sul petto, facendolo indietreggiare”. La società reclamante osserva che la condotta sanzionatoria è susseguente ad un fallo di gioco durante il quale il giocatore aveva subito un colpo alla testa. Questo episodio aveva prodotto uno stato di agitazione nel tesserato, che ha cercato di attirare scompostamente l’attenzione del direttore di gara, dapprima verbalmente e poi appoggiando le mani sull’arbitro, con modi non violenti né aggressivi, ma senza intento di provocare alcun danno, per tali motivi, la Società reclamante chiede che la sanzione irrogata al giocatore sia diminuita adeguatamente nella sua entità. La Corte Sportiva d’Appello Sportiva Territoriale, letti gli atti del procedimento, ed in particolare il referto arbitrale, che, si ricorda, costituisce fonte di prova privilegiata, e considerate le ammissioni e le allegazioni provenienti dalla società reclamante, osserva che il giocatore Boe Angelo, si trovava verosimilmente in uno stato di forte agitazione, e che si è approcciato in modo scomposto all’arbitro arrivando al contatto fisico, privo peraltro di connotati violenti, ed è stato espulso per tale episodio. Considerato che la condotta del giocatore costituisce un episodio sostanzialmente unitario, e che essa può inquadrarsi nell’ambito di una protesta, vibrata e scomposta ma non violenta all’indirizzo dell’arbitro, priva di esiti dannosi, la Corte ritiene equo diminuire l’entità della sanzione inflitta al giocatore riducendo la squalifica da cinque a quattro giornate. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, in accoglimento del reclamo, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Boe Angelo da cinque a quattro giornate. Dispone la restituzione della tassa.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it