C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 29/03/2018 – Delibera – POL. ASD ALGHERO (Campionato Allievi Regionali) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 42 del 15.03.2018. Gara Cuis Sassari / ASD Alghero dell’11.03.2018.

POL. ASD ALGHERO (Campionato Allievi Regionali) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 42 del 15.03.2018. Gara Cuis Sassari / ASD Alghero dell’11.03.2018.

La Soc. A.S.D. Alghero ha proposto tempestivo ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato fino al 30.06.2018 il suo allenatore Sig. Serra Adriano in quanto “dopo il termine della gara si dirigeva verso l’arbitro con l’apparente intento di porgergli la mano e ne contestava l’operato. Quindi avvicinava la sua fronte a quella dell’arbitro, proseguendo nelle proteste, il Serra colpiva il medesimo con due leggeri schiaffi sul collo e prolungava il suo atteggiamento contestatorio fino a quando l’arbitro abbandonava il terreno di gioco, scortato da un dirigente della squadra avversaria. La sanzione tiene conto del fatto che tale censurabile condotta sia stata posta in essere nel contesto di una gara del Settore Giovanile e che il Serra non è nuovo a simili intemperanze nei confronti degli ufficiali di gara”. La Soc. A.S.D. Alghero nel reclamo nega che il Serra abbia avvicinato la sua fronte a quella dell’arbitro rivolgendogli frasi ingiuriose; che lo abbia colpito con due schiaffi al collo; che il direttore di gara sia uscito dal terreno di gioco scortato da un dirigente della squadra avversaria e, soprattutto, che il suo allenatore non sia nuovo a simili intemperanze nei confronti degli ufficiali di gara.

Il direttore di gara nel suo referto afferma di essere stato oggetto di frasi scurrili da parte del Sig. Serra che appoggiava la sua fronte a quella sua in occasione di una richiesta di chiarimenti circa l’ammonizione di un calciatore, e di essere stato colpito con due leggeri schiaffi sul collo. Afferma anche che il Sig. Serra continuava a contestare il suo operato durante il tragitto percorso per rientrare negli spogliatoi, dove veniva scortato da un dirigente del C.U.S. Sassari che gli consigliava un percorso alternativo. Lo stesso arbitro, sentito da questa Corte, confermava quanto esposto nel referto significando che nessuno dei comportamenti del Serra gli avesse procurato dolore fisico. La Soc. A.S.D. Alghero, che aveva chiesto di essere sentita, convocata nella persona del suo presidente, non è comparsa nella riunione odierna. Fermo restando quanto sopra esposto questa Corte rileva che non esistono validi elementi per credere che i fatti non si siano svolti così come descritti dall’arbitro nel suo referto – ciò nonostante si rileva che tutti i fatti avvenuti sono scevri dalla possibilità di essere valutati come violenti. Si ritiene piuttosto che tutto si deve far rientrare nell’ambito di una protesta scomposta. Ciò è anche dimostrato da quanto detto dall’arbitro che esclude che gli siano stati arrecati danni che gli abbiano provocato un qualche seppur minimo dolore. Stante quanto sopra esposto ritiene questa Corte che l’atteggiamento assunto dal Sig. Serra Adriano non possa essere valutato come un comportamento violento e non ritenendo che lo stesso possa essere considerato recidivo, DELIBERA ; - di ridurre la squalifica del Sig. Serra Adriano fino al 14 aprile 2018; - la restituzione della tassa di reclamo.

 

 

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