C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 12/04/2018 – Delibera – Tesserato Murgia Vladimiro – reclamo a titolo personale ( Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 25.01.2018.

Tesserato Murgia Vladimiro – reclamo a titolo personale ( Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 25.01.2018.

Gara Carloforte – Vecchio Borgo S.Elia del 24.01.2018. Il signor Murgia Wladimiro, allenatore della squadra del Vecchio Borgo S. Elia, in data 30.01.18 proponeva rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, aveva disposto la sua squalifica fino al 24 maggio 2018 “per aver utilizzato un termine di carattere discriminatorio, correndo verso il direttore di gara, riferendosi ad un giocatore avversario, che, espulso, rientrava nel terreno di gioco nel tentativo di inseguire un avversario senza riuscirvi”. Il reclamante chiedeva l’annullamento della squalifica escludendo di avere commesso il fatto a lui attribuito, così come riportato dall’arbitro nel suo referto; egli, intervenendo verso il direttore di gara, non avrebbe usato l’espressione “sporco negro”, con riferimento al calciatore avversario espulso, ma avrebbe proferito la frase “Fermalo tu altrimenti lo fanno nero”, in considerazione del fatto che il suddetto giocatore stava rientrando in campo creando tensione. L’arbitro, nel corso dell’audizione nanti la Corte, confermava integralmente quanto dichiarato nel rapporto, precisando peraltro che la frase avente contenuto razzista era stata pronunciata dal Murgia mentre si rivolgeva a lui e non al calciatore avversario, che non era stato in grado di sentirla. Anche il reclamante, sentito dalla Corte, ribadiva la sua versione dei fatti, insistendo per l’accoglimento del reclamo; e precisava di non avere mai avuto comportamenti di tipo razzista, essendo impegnato da anni nell’inserimento nelle attività sportive di giovani migranti. La Corte, preso atto della macroscopica discordanza tra quanto riferito dall’arbitro e quanto invece sostenuto dal Murgia, decideva di trasmettere gli atti del procedimento alla Procura Federale perché svolgesse accurati accertamenti sulla vicenda. La Procura Federale ha compiuto le indagini richieste, assumendo le dichiarazioni del calciatore del Carloforte ritenuto vittima della frase di discriminazione razziale, nonché le dichiarazioni di due dirigenti e dell’allenatore della stessa Società, di un dirigente della Società Vecchio Borgo S.Elia e di un associato AIA che nella partita aveva svolto le funzioni di assistente arbitrale. Dalle dichiarazioni rese dal calciatore, dai dirigenti e dall’allenatore della Società Carloforte risulta che, intorno al 14’ della gara, si creava in campo una situazione di disordine collettivo, nel corso della quale diversi tesserati della squadra avversaria pronunciavano frasi a sfondo razzista nei confronti del calciatore di colore; ma nessuno di costoro ha attribuito al Murgia precise espressioni di carattere discriminatorio; e il suddetto allenatore, per di più, ha escluso recisamente di aver sentito quest’ultimo proferire parole di contenuto razzista. Il dirigente della Società Vecchio Borgo S. Elia ha negato esplicitamente che il Murgia abbia pronunciato termini razzisti e afferma che sono stati invece i tesserati della Società avversaria ad offendere i calciatori del Borgo S. Elia con epiteti discriminatori nei confronti del quartiere cagliaritano; ed ha descritto il Murgia come persona aliena da atteggiamenti razzisti, tant’è vero che ben volentieri allena nella squadra ragazzi di colore. L’assistente arbitrale ha pure negato di avere sentito parole a sfondo razzista, pur ricordando di avere sentito il Murgia, dopo la partita, giustificare il suo comportamento in relazione alla situazione di nervosismo in cui si era trovato. La Corte, tutto ciò premesso, ritiene che le indagini svolte dalla Procura Federale non permettono di affermare che il reclamante abbia commesso il fatto a lui attribuito. Il referto arbitrale, pur essendo fonte di prova privilegiata, non può avere un’efficacia assoluta in presenza di altri elementi di prova, quali le dichiarazioni testimoniali raccolte dalla Procura Federale, da cui emergono una serie di contraddizioni insanabili. L’unico elemento certo nella vicenda è che, nel corso della partita, si è creata ad un certo punto una situazione di disordine che ha coinvolto giocatori e dirigenti di entrambe le squadre, con reciproci scambi di offese; ma nessuno dei testimoni ha attribuito all’allenatore Murgia precise espressioni con contenuto di discriminazione razziale; neanche il giocatore di colore del Carloforte ( il quale peraltro, secondo l’arbitro, non sarebbe stato in grado di ascoltare le sue parole perché lontano) è stato in grado di riportarle. La Corte ritiene pertanto che il reclamo debba essere accolto.

Per questi motivi, la Corte DELIBERA l’accoglimento del reclamo, con conseguente annullamento della sanzione inflitta a carico dell’allenatore Murgia Wladimiro e dispone la restituzione della tassa.

 

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