C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 19/04/2018 – Delibera – ASD DON VITO SGUOTTI (Campionato Regionale Giovanissimi) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 46 del 12 aprile 2018. Gara Don Vito Sguotti / Fermassenti S.G. dell’8.04.2018.
ASD DON VITO SGUOTTI (Campionato Regionale Giovanissimi) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 46 del 12 aprile 2018. Gara Don Vito Sguotti / Fermassenti S.G. dell’8.04.2018.
Con reclamo tempestivamente proposto la società ASD Don Vito Sguotti impugna la decisione del Giudice Sportivo con cui è stata inflitta la squalifica per due gare effettive ai giocatori Pau Nicolò ed Arangino Samuele, e alla società la sanzione dell’ammenda di Euro 50,00 per l’indebita presenza di estranei all’interno degli spogliatoi a fine gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva preliminarmente che, ai sensi dell’articolo 45, comma 3°, del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della squalifica dei giocatori fino a due giornate ed i provvedimenti pecuniari non superiori ad Euro 50,00 non sono impugnabili in alcuna sede, e sono immediatamente esecutivi. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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