C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 19/04/2018 – Delibera – S.S. AZZANI’ (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 42 del 15.03.2018. Gara Luogosanto / Azzanì dell’11.03.2018.

S.S. AZZANI’ (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 42 del 15.03.2018. Gara Luogosanto / Azzanì dell’11.03.2018.

La Società Azzanì ha proposto rituale reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto quanto segue: - squalifica per cinque gare del calciatore Siazzu Gianluca perché “espulso per somma di ammonizioni, dopo la notifica del provvedimento disciplinare insultava il direttore di gara; al termine dell’incontro reiterava le frasi ingiuriose nei confronti dello stesso arbitro; - ammenda di Euro 300,00 e diffida alla Società per “intemperanze dei sostenitori della squadra nei confronti del direttore di gara nel corso del secondo tempo, in campo avverso; inoltre, a fine gara, un sostenitore della squadra colpiva l’arbitro con uno schiaffo al viso causandogli dolore e persistente stordimento e, subito dopo, un altro sostenitore della squadra dell’Azzanì dava due pugni al lunotto posteriore della autovettura del direttore di gara senza causare danni”. La Società reclamante chiede l’annullamento di entrambe le sanzioni o, in subordine, la loro riduzione; nell’atto di reclamo si afferma che il Siazzu si sarebbe limitato ad una vivace protesta allorchè veniva espulso dal direttore di gara, ed inoltre che la propria tifoseria non sarebbe andata oltre una civile contestazione contro l’arbitro, a causa di diverse sue decisioni illogiche che avevano danneggiato la squadra. La Corte, letto il referto arbitrale, che è forte di prova privilegiata, ritiene che non si possa escludere che il Siazzu abbia tenuto nei confronti del direttore di gara una condotta irriguardosa ed offensiva; così come non si può escludere che le intemperanze di alcuni sostenitori della Società Azzanì siano sfociate in atti di violenza. La Corte ritiene peraltro che si possa accogliere la richiesta subordinata della Società a ridurre le sanzioni per adeguarle alla effettiva gravità dei fatti; pertanto la squalifica del calciatore può essere ridotta a tre giornate e l’ammenda a carico della Società ad Euro 200,00 con esclusione della diffida. Per questi motivi, la Corte DELIBERA - di ridurre la squalifica del calciatore Siazzu Gianluca da cinque a tre gare; - di ridurre l’ammenda a carico della società Azzanì da 300,00 a Euro 200,00 escludendo la diffida. Dispone la restituzione della tassa.

 

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