C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 26/04/2018 – Delibera – ASD ATLETICO MADDALENA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n°44 del 29.03.2018. Gara Laerru / Atletico Maddalena del 24.03.2018.
ASD ATLETICO MADDALENA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n°44 del 29.03.2018. Gara Laerru / Atletico Maddalena del 24.03.2018.
La società Atletico Maddalena presenta regolare reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n° 44 del 29 marzo 2018. “ Il Giudice Sportivo, letto il supplemento allegato al referto dell’arbitro, da cui si evince che a seguito di un episodio di gioco, a causa del quale sono stati espulsi due calciatori, rispettivamente Canu Pasquale della società Laerru e Adelmi Jacopo dell’Atletico Maddalena, iniziava una veemente rissa sugli spalti che vedeva coinvolti i giocatori espulsi, nonché dirigenti e tifosi di entrambe le squadre, che si protraeva per numerosi minuti, senza che si riuscisse ad approntare alcun intervento atto a sedarla; considerato che in conseguenza di tale rissa, a giudizio dell’arbitro, non sussistevano le condizioni per portare a termine regolarmente l’incontro, con garanzie per all’incolumità sua e dei tesserati presenti in campo e che la responsabilità di tale situazione sia da attribuire ai tifosi ed ai tesserati di entrambe le società, P.Q.M. ai sensi dell’articolo 17 del Codice di Giustizia Sportiva DELIBERA: - di infliggere ad entrambe le società Laerru e Atletico Maddalena, la punizione sportiva di perdita della gara, col risultato di 0 a 3; - di sanzionare con l’ammenda di Euro 250,00 la società ospitante Laerru in considerazione della partecipazione dei propri sostenitori alla rissa sugli spalti e della mancata predisposizione di adeguato servizio d’ordine; - di sanzionare con l’ammenda di Euro 50,00 la società Atletico Maddalena in considerazione della partecipazione dei propri sostenitori alla rissa sugli spalti”. - Il Giudice Sportivo inoltre ha squalificato per cinque gare Adelmi Jacopo dellìAtletico Maddalena perché, “espulso per aver colpito con due schiaffi al volto un avversario in reazione ad un calcio subito dal medesimo; successivamente scavalcava la recinzione e raggiungeva gli spalti dove era in corso una rissa tra opposte tifoserie, contribuendo ad alimentare la stessa”; - e per tre gare Nurra Roberto dell’Atletico Maddalena perché “a seguito dell’espulsione di altri due calciatori scavalcava la recinzione e raggiungeva gli spalti dove era in corso una rissa tra opposte tifoserie contribuendo ad alimentare la stessa”. La società Atletico Maddalena nel suo reclamo afferma che, al contrario di quanto scritto dall’arbitro, poi ripreso dal Giudice sportivo, sugli spalti non vi è stata alcuna rissa ma solo uno scambio sostenuto di frasi piuttosto colorite, e che nessuno dei calciatori che hanno scavalcato la recinzione si è reso protagonista di episodi di violenza. La stessa pertanto chiede che la partita, in assenza di sue responsabilità in ordine alla sicurezza del campo, le venga data vinta e che le squalifiche dei propri calciatori vengano ridotte in misura consistente. L’arbitro, sentito in data odierna, ha in sostanza confermato quanto esposto nel referto e nel supplemento allo stesso, senza però giustificare le carenze in ordine al controllo degli accessi al terreno di gioco e soprattutto senza dare convincenti motivazioni in ordine alla sospensione della partita che non appare pienamente conforme ai criteri che precedono a tale tipo di provvedimento, non essendo in realtà palese il paventato pericolo in relazione alla sicurezza dei tesserati visto che nessuno estraneo è entrato in campo. Questa Corte ha esaminato con attenzione tutti gli atti del procedimento e da nessuno di questi si evince una qualche responsabilità addebitabile all’Atletico Maddalena. Infatti nessun elemento dimostra che su gli spalti la contrapposizione verbale sia sfociata in rissa violenta. Anzi la mancanza di persone contuse e ferite e lo stesso intervento della Forza Pubblica che niente ha riscontrato sembrano dimostrare che violenti eccessi non sono stati commessi.
Sembra invece evidente la responsabilità del Laerru che in quanto società ospitante aveva il compito di tenere chiusi gli accessi e di presidiarli così garantendo la sicurezza dei tesserati in campo. Anche le squalifiche comminate ai giocatori Adelmi e Nurra non appaiono proporzionate ai fatti commessi così come emergono dagli atti esaminati. Per quanto sopra detto, pertanto, la Corte DELIBERA: - di attribuire la vittoria della partita con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Atletico Maddalena; - di squalificare per tre gare Adelmi Jacopo e per due gare Nurra Roberto dell’Atletico Maddalena. Dispone la restituzione della tassa.
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