C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 26/04/2018 – Delibera – ASD GUSPINI-TERRALBA e POL. FERRINI CAGLIARI (Campionato di Eccellenza) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 47 del 19.04.2018. Gara Guspini-Terralba / Ferrini Cagliari del 15.04.2018:

 

ASD GUSPINI-TERRALBA e POL. FERRINI CAGLIARI (Campionato di Eccellenza) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 47 del 19.04.2018. Gara Guspini-Terralba / Ferrini Cagliari del 15.04.2018:

Il calciatore Marci Angelo, tesserato con la Società ASD Guspini-Terralba, è stato squalificato dal Giudice Sportivo per quattro gare perché “in reazione ad un fallo subito schiacciava per terra l’avversario spingendolo col ginocchio e afferrandogli il collo da dietro”. Il calciatore Argiolas Nicola, tesserato con la Società Pol. Ferrini Cagliari, è stato squalificato dal Giudice Sportivo per quattro gare “per aver colpito un avversario con una testata causandogli una ferita sotto l’occhio destro”. Entrambe le Società Guspini-Terralba e Ferrini Cagliari hanno proposto rituale reclamo chiedendo entrambe la riduzione della squalifica del proprio giocatore. La Corte, rilevato che le due squalifiche sono attinenti alla stessa vicenda, costituita da uno scontro avvenuto tra i due calciatori durante la gara giocata tra le loro squadre in data 15.04.2018, decide innanzitutto di riunire i due procedimenti sussistendo tra gli stessi un chiaro vincolo di connessione probatoria. Orbene, entrambe le Società reclamanti affermano concordamente che si è trattato di un normale scontro di gioco, a seguito del quale i due atleti cadevano l’uno sopra l’altro e poi, mentre nella concitazione cercavano di rialzarsi, inavvertitamente si scontravano ancora. La Corte, preso atto della concorde ricostruzione dei fatti da parte delle due Società, ritiene che effettivamente i due calciatori si siano scontrati involontariamente senza alcuna intenzione, né da parte dell’uno né da parte dell’altro, di arrecare violenza all’avversario, pertanto la squalifica deve essere ridotta per entrambi ad una giornata, DELIBERA - di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Marci Angelo da quattro ad una gara; - di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Argiolas Nicola da quattro ad una gara. Dispone la restituzione della tassa ad entrambe le Società.

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