C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 26/04/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DI CASIDDU ANTONIO, CARBONI MARCO, PILI MICHELE, PILI ANTONIO, CALARESU SIMONE, ZANDA MATTEO, SOCIETA’ U.S. TONARA, SOCIETA’ A.S.D. MONASTIR KOSMOTO.

DEFERIMENTO DI CASIDDU ANTONIO, CARBONI MARCO, PILI MICHELE, PILI ANTONIO, CALARESU SIMONE, ZANDA MATTEO, SOCIETA’ U.S. TONARA, SOCIETA’ A.S.D. MONASTIR KOSMOTO.

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) il signor Casiddu Antonio, già dirigente fino alla S.S. 2015/16 della Società A.S.D. Monastir Kosmoto; 2) il signor Carboni Marco, all’epoca dei fatti presidente della Società A.S.D. Monastir Kosmoto; 3) il signor Pili Michele, all’epoca dei fatti calciatore della Società U.S. Tonara; 4) il signor Pili Antonio, all’epoca dei fatti calciatore della Società U.S. Tonara; 5) il signor Calaresu Simone, all’epoca dei fatti calciatore della Società U.S. Tonara; 6) il signor Zanda Matteo, all’epoca dei fatti calciatore della Società A.S.D. Monastir Kosmoto; 7) la Società A.S.D. Monastir Kosmoto; 8) la Società U.S. Tonara; per rispondere: -il Casiddu: A) della violazione di cui all’articolo 1 bis commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all’articolo 23 delle N.O.I.F., per avere svolto nella stagione 2016/17 attività di preparatore dei portieri a favore della A.S.D. Monastir Kosmoto, pur non essendo iscritto nei ruoli del settore tecnico e pur non essendo tesserato; -il Carboni: B) della violazione di cui all’articolo 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all’articolo 23 delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito, nella veste di presidente della A.S.D. Monastir Kosmoto, che il signor Antonio Casiddu svolgesse nella stagione 2016/17 l’attività di preparatore dei portieri in favore della suddetta Società, pur non essendo iscritto nei ruoli del settore tecnico e pur non essendo tesserato; -il Pili Michele: C) della violazione di cui all’articolo 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, in data 12 marzo 2017, prima della gara Tonara – Monastir Kosmoto, posto in essere una condotta violenta consistita nell’avere aggredito fisicamente e verbalmente, unitamente ai signori Antonio Pili e Simone Calaresu, i signori Claudio Cordeddu, Matteo Zanda e Antonio Casiddu, tutti appartenenti alla A.S.D. Monastir Kosmoto ( nello specifico i signori Michele Pili, Antonio Pili e Simone Calaresu avvicinavano i tre soggetti della A.S.D. Monastir Kosmoto chiedendo con tono aggressivo e minaccioso ove fosse il loro presidente e proferendo le frasi “oggi non ridi? Se oggi vincete non uscite vivi, oggi non fai lo scemo”; inoltre il signor Michele Pili afferrava per il collo il Cordeddu e lo schiaffeggiava); -il Pili Antonio: D) della violazione di cui all’articolo 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, in data 12 marzo 2017, prima della gara Tonara – Monastir Kosmoto, posto in essere una condotta violenta consistita nell’avere aggredito fisicamente e verbalmente, unitamente ai signori Michele Pili e Simone Calaresu, i signori Claudio Cordeddu, Matteo Zanda e Antonio Casiddu, tutti appartenenti alla A.S.D. Monastir Kosmoto ( nello specifico i signori Michele Pili, Antonio Pili e Simone Calaresu avvicinavano i tre soggetti della A.S.D. Monastir Kosmoto chiedendo con tono aggressivo e minaccioso ove fosse il loro presidente e proferendo le frasi “oggi non ridi? Se oggi vincete non uscite vivi, oggi non fai lo scemo”; inoltre il signor Antonio Pili spintonava il Casiddu e proferiva all’indirizzo dello Zanda la frase ”non metterti in mezzo altrimenti prendi gli schiaffi anche tu”); -il Calaresu: E) della violazione di cui all’articolo 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, in data 12 marzo 2017, prima della gara Tonara – Monastir Kosmoto, posto in essere una condotta violenta consistita nell’avere aggredito fisicamente e verbalmente, unitamente ai signori Michele Pili e Antonio Pili, i signori Claudio Cordeddu, Matteo Zanda e Antonio Casiddu, tutti appartenenti alla A.S.D. Monastir Kosmoto ( nello specifico i signori Michele Pili, Antonio Pili e Simone Calaresu avvicinavano i tre soggetti della A.S.D. Monastir Kosmoto chiedendo con tono aggressivo e minaccioso ove fosse il loro presidente e proferendo le frasi “oggi non ridi? Se oggi vincete non uscite vivi, oggi non fai lo scemo”; inoltre il signor Calaresu afferrava per un braccio e scaraventava a terra lo Zanda); -lo Zanda: F) della violazione di cui all’articolo 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’articolo 15 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere eluso il vincolo di giustizia sportiva, presentando all’Autorità Giudiziaria Ordinaria atto di querela, poi rimessa, nei confronti dei tesserati Michele Pili, Antonio Pili e Simone Calaresu, senza avere chiesto l’autorizzazione federale e comunque senza che la stessa fosse stata concessa e quindi in violazione dell’articolo 30 comma 2 dello Statuto Federale; -la Società A.S.D. Monastir Kosmoto: G) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai comportamenti posti in essere dai signori Carboni e Casiddu, soggetti appartenenti alla Società stessa al momento della consumazione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività come contestata ai capi A) e B) della rubrica, e a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai comportamenti posti in essere dai signori Claudio Cordeddu e Matteo Zanda, appartenenti alla Società al momento della consumazione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività come contestata al capo F) della rubrica; -la Società U.S. Tonara: H) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai comportamenti posti in essere dai signori Michele Pili, Antonio Pili e Calaresu, soggetti appartenenti alla Società al momento della consumazione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività come contestata ai capi C), D) ed E) della rubrica. Afferma la Procura Federale che, a seguito di indagini che hanno tratto origine da articoli di stampa, è stato accertato che il giorno 12.3.2017, nel campo di calcio di Tonara, poco prima che si svolgesse la gara Tonara – Kosmoto Monastir, valevole per il girone di ritorno del torneo di Eccellenza, i signori Claudio Cordeddu, Matteo Zanda e Antonio Casiddu, tutti appartenenti alla Società ospite, venivano minacciati ed aggrediti fisicamente dai calciatori del Tonara Michele Pili, Antonio Pili e Simone Calaresu, a causa di tensioni sorte tra le due Società durante la partita di andata, nel corso della quale il presidente della Società Kosmoto aveva avuto una accesa discussione con la fidanzata del signor Michele Pili e poi con lo stesso Pili. Nel corso delle indagini emergevano poi altri comportamenti rilevanti ai fini disciplinari; veniva infatti accertato che, per i fatti sopra riferiti, i signori Zanda e Cordeddu presentavano, in violazione del vincolo di giustizia sportiva, una denuncia – querela all’Autorità Giudiziaria Ordinaria ( peraltro successivamente rimessa ) senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione; e veniva accertato inoltre che il Casiddu, in quella stagione, con l’avallo del presidente della Società Marco Carboni, aveva svolto attività di preparatore dei portieri nella Società Kosmoto senza essere iscritto nei ruoli del settore tecnico e senza essere tesserato. Si precisa che la posizione del Cordeddu è stata separata, avendo quest’ultimo, a seguito della notifica della comunicazione della conclusione delle indagini, chiesto l’applicazione della norma di cui all’articolo 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva. Al giudizio, svoltosi alla presenza del rappresentante della Procura Federale, sono comparsi personalmente i signori Zanda e Carboni; i signori Pili Michele, Pili Antonio, Calaresu e la Società Tonara sono stati rappresentati dal proprio difensore munito di procura speciale; presente poi il difensore dello Zanda, del Carboni e della Società Kosmoto Monastir. In via preliminare, i signori Pili Michele, Pili Antonio, Calaresu e la Società U.S. Tonara, tramite il proprio difensore, hanno proposto, con il consenso del rappresentante della Procura Federale, l’applicazione della sanzione ai sensi dell’articolo 23 del Codice di Giustizia Sportiva. Le sanzioni sono state così determinate: - Pili Michele: squalifica per cinque giornate, diminuita di una giornata e fissata definitivamente in quattro giornate; - Pili Antonio: squalifica per quattro giornate, diminuita di una giornata e fissata definitivamente in tre giornate; - Calaresu Simone: squalifica per quattro giornate, diminuita di una giornata e fissata definitivamente in tre giornate; - U.S. Tonara: ammenda di € 600,00, diminuita di € 200,00 e fissata definitivamente in € 400,00. Il rappresentante della Procura Federale ha poi chiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere agli altri deferiti le seguenti sanzioni: - Casiddu Antonio: mesi sei di inibizione temporanea; - Carboni Marco: mesi sei di inibizione temporanea;

- Zanda Matteo: mesi sei di squalifica; - A.S.D. Monastir Kosmoto: tre punti di penalizzazione in classifica e ammenda di Euro 500,00. Il difensore del Carboni, dello Zanda e della Società Kosmoto ha richiesto il proscioglimento dei suoi assistiti. Il Tribunale, letti gli atti del procedimento, rileva innanzitutto, in relazione agli accordi intervenuti tra la Procura Federale e i deferiti Pili Michele, Pili Antonio, Calaresu Simone e U.S. Tonara, che è corretta la qualificazione giuridica dei fatti operata dalle parti e che sono congrue le sanzioni indicate; pertanto deve essere dichiarata l’efficacia degli accordi stessi con le modalità e i limiti stabiliti dall’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva. Per quanto attiene ai fatti addebitati al Casiddu e al Carboni, il Tribunale ritiene che essi siano stati esattamente provati; risulta infatti dalle dichiarazioni rese dallo stesso Casiddu che quest’ultimo, nello stagione sportiva 2016/2017, ha esercitato funzioni di preparatore dei portieri nella squadra del Kosmoto Monastir e si evince dalla documentazione in atti che il medesimo all’epoca non era tesserato e neanche iscritto nei ruoli del settore tecnico. Le dichiarazioni difensive rese dai deferiti, secondo cui costoro sarebbero stati convinti che l’attività del Casiddu fosse regolare in quanto in attesa di ratifica da parte delle competenti Autorità, non meritano accoglimento, tenuto conto che la normativa federale ( art 23 N.O.I.F.) vieta in modo assoluto che possano essere svolte attività nel settore tecnico senza l’apposita iscrizione nei ruoli e senza avere ottenuto il relativo tesseramento. La responsabilità del Casiddu si estende ovviamente al Carboni, presidente della Società all’epoca dei fatti, che avallava il comportamento illegittimo del Casiddu, e alla stessa Società Kosmoto per responsabilità diretta, in conseguenza dell’operato del Carboni, e oggettiva, in relazione al comportamento del Casiddu. Il Tribunale valuta sanzioni adeguate quella dell’inibizione temporanea per mesi quattro a carico del Casiddu e del Carboni e quella dell’ammenda di € 200,00 a carico della Società Kosmoto Monastir. Più complessa è la questione relativa alla condotta del calciatore Zanda Matteo, deferito per non avere rispettato la regola del vincolo di giustizia di cui all’articolo 30 dello Statuto Federale, presentando una querela all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, senza avere ottenuto la necessaria autorizzazione da parte del Consiglio Federale della F.I.G.C., in relazione all’aggressione subita da parte di calciatori della società Tonara. Non si può infatti ignorare che, negli ultimi anni, la giurisprudenza federale, anche ai massimi livelli, ha notevolmente attenuato la rigidità della norma de quo, favorendo interpretazioni più elastiche che diano rilevanza all’elemento soggettivo della condotta; si citano ad esempio una delibera della Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite del 5.12.2007 ( ricorso A.C. Arezzo in C.U. n. 56/CGF) ed un’altra successiva delibera dello stesso organo a Sezioni Unite del 26.3.2008 ( ricorso Società Cagliari Calcio in C.U. n. 154/CGF), in cui si afferma che l’errore scusabile esclude la colpevolezza dell’autore del fatto. Orbene, nel caso in esame, non appare provata la certezza, da parte dello Zanda, della volontà di eludere il vincolo di giustizia; infatti è stata prodotta dalla Difesa la copia di un messaggio e-mail indirizzato,in data 13.3.17, dal Presidente della Società Kosmoto al Presidente regionale F.I.G.C., con il quale veniva chiesta l’autorizzazione per la Società e i suoi tesserati di procedere a vie legali. E’ vero che la richiesta non era inviata all’organo competente (che, secondo il comma 4 dell’articolo 30 dello Statuto federale, è il Consiglio Federale); è vero anche che l’Ufficio del Comitato Regionale F.I.G.C. non conferma di avere ricevuto il messaggio, ma comunque tutto ciò determina fondati dubbi circa l’effettiva esistenza di una precisa volontà del calciatore Zanda di adire la magistratura ordinaria senza il rispetto dei vincoli assunti con il tesseramento. Occorre poi aggiungere che il medesimo, successivamente, consultatosi con gli organi societari e federali, rimetteva la querela al fine di ridimensionare l’accaduto, dimostrando ancora una volta di non voler agire in contrasto con le decisioni delle Autorità federali. Inoltre, a conferma della verosimile esistenza di un errore scusabile, occorre considerare che l’attinenza all’ordinamento sportivo dei fatti per cui veniva presentata la querela poteva apparire dubbia; infatti le minacce e le percosse di cui lo Zanda era vittima, pur traendo causa da vecchi rancori di natura sportiva esistenti tra le due Società di Tonara e Monastir, venivano realizzate al di fuori di un contesto propriamente sportivo, prima che iniziasse la gara e prima ancora che giungesse sul posto l’arbitro, che infatti nulla refertava in proposito.

Il Tribunale ritiene pertanto che lo Zanda debba essere prosciolto dalla violazione a lui addebitata per difetto dell’elemento soggettivo, e che di conseguenza debba essere esclusa, per la condotta di quest’ultimo ed anche del signor Claudio Cordeddu, la responsabilità oggettiva della Società Kosmoto. Per questi motivi, il Tribunale, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale DELIBERA 1) di dichiarare l’efficacia dell’accordo tra la Procura Federale e il signor Pili Michele riguardante l’applicazione, su richiesta delle parti, della sanzione della squalifica per cinque giornate, ridotta a quattro giornate, in relazione alla violazione di cui al capo C) della rubrica, secondo le modalità e i limiti di cui all’art. 23 del Codice della Giustizia Sportiva; 2) di dichiarare l’efficacia dell’accordo tra la Procura Federale e il signor Pili Antonio riguardante l’applicazione, su richiesta delle parti, della sanzione della squalifica per quattro giornate, ridotta a tre giornate, in relazione alla violazione di cui al capo D) della rubrica, secondo le modalità e i limiti di cui all’art. 23 del Codice della Giustizia Sportiva; 3) di dichiarare l’efficacia dell’accordo tra la Procura Federale e il signor Calaresu Simone riguardante l’applicazione, su richiesta delle parti, della sanzione della squalifica per quattro giornate, ridotta a tre giornate, in relazione alla violazione di cui al capo E) della rubrica, secondo le modalità e i limiti di cui all’art. 23 del Codice della Giustizia Sportiva; 4) di dichiarare l’efficacia dell’accordo tra la Procura Federale e la Società U.S. Tonara riguardante l’applicazione, su richiesta delle parti, della sanzione della ammenda di € 600,00, ridotta ad € 400,00, in relazione alla violazione di cui al capo H) della rubrica, secondo le modalità e i limiti di cui all’art. 23 del Codice della Giustizia Sportiva; 5) di dichiarare il signor Casiddu Antonio responsabile della violazione di cui al capo A) della rubrica e di infliggere allo stesso la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi quattro; 6) di dichiarare il signor Carboni Marco responsabile della violazione di cui al capo B) della rubrica e di infliggere allo stesso la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi quattro; 7) di prosciogliere il signor Zanda Matteo dalla violazione di cui al capo F) della rubrica; 8) di dichiarare la Società A.S.D. Monastir Kosmoto responsabile in via diretta ed oggettiva per i comportamenti attribuiti al Carboni e al Casiddu e di infliggere alla stessa la sanzione dell’ammenda di € 200,00; 9) di prosciogliere nel resto la Società A.S. D. Monastir Kosmoto.

 

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