C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 03/05/2018 – Delibera – S.S. STAR SPORT (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 49 del 26.04.2018. Gara Oschirese / Star Sport del 22.04.2018:

S.S. STAR SPORT (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 49 del 26.04.2018. Gara Oschirese / Star Sport del 22.04.2018:

Con reclamo tempestivamente proposto la società Star Sport impugna la decisione del Giudice Sportivo con la quale è stata inflitta la squalifica per tre gare al calciatore Serreri Marco, perché “al termine della gara si avvicinava all’arbitro con fare minaccioso e gli rivolgeva una lunga serie di frasi pesantemente ingiuriose, reiterate durante l’intero tragitto verso gli spogliatoi”, e l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 16.05.2018 a carico dei dirigenti Bagatti Flavio, Trogu Sebastiano, Bagatti Giorgio e Piliu Danilo perché “ al termine della gara insultavano e deridevano in modo continuo e triviale l’arbitro”. La Società reclamante sostiene che l’arbitro avrebbe redatto il proprio referto mettendo in evidenza soltanto i comportamenti dei propri tesserati, senza tenere conto delle condotte tenute dall’altra squadra, che avrebbero esacerbato gli animi, creando un clima poco sereno, che ha prodotto quanto avvenuto. Pertanto, la società Star Sport chiede una congrua riduzione delle sanzioni adeguata all’effettivo svolgimento dei fatti. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti di causa, ed in particolare il referto arbitrale, che costituisce fonte di prova privilegiata, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, osserva che la sanzione di tre giornate di squalifica inflitta al giocatore Serreri Marco appare adeguata in relazione alle espressioni profferite dal tesserato all’indirizzo dell’arbitro, da quest’ultimo riportate nel referto in modo esaustivo. La Corte ritiene pertanto che il reclamo, sul punto, debba essere respinto. Per quanto concerne, invece, le sanzioni inflitte ai dirigenti, questa Corte Sportiva ricorda che, ai sensi dell’articolo 45, comma 3°, lett.b) del C.G.S., l’inibizione per dirigenti ovvero la squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese, rientra tra le sanzioni che non sono impugnabili in alcuna sede, e sono immediatamente esecutivi. Pertanto il reclamo proposto sul punto dalla società reclamante deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello DELIBERA di respingere il reclamo per il tesserato Serreri e di dichiarare inammissibile lo stesso secondo quanto riportato in parte motiva, il reclamo in ordine ai dirigenti. Dispone l’incameramento della tassa.

 

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