C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 10/05/2018 – Delibera – G.S. ILBONO (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 49 del 26.04.2018. Gara Azzurra Monserrato / Ilbono del 22.04.2018.

G.S. ILBONO (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 49 del 26.04.2018. Gara Azzurra Monserrato / Ilbono del 22.04.2018.

Con reclamo tempestivamente proposto la Società G.S. Ilbono impugna la decisione del Giudice Sportivo con cui il giocatore Marongiu Michele è stato squalificato per tre giornate perché “ espulso per doppia ammonizione, dopo la notifica del provvedimento proferiva frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara”. La Società reclamante contesta quanto riportato dall’arbitro nel referto, ed afferma che il giocatore, al fischio del direttore di gara per sanzionare il fallo che ha portato al secondo cartellino giallo, si sarebbe avvicinato per chiedere spiegazioni, senza però profferire frasi ingiuriose, e poi si sarebbe allontanato dal campo senza indugio. La società Ilbono sostiene che le espressioni ingiuriose udite dall’arbitro che hanno portato alla squalifica di tre giornate al giocatore provenivano invece da altri atleti, presumibilmente nelle adiacenze della panchina, se non dall’immediata recinzione dove si trovavano gli spettatori. Pertanto, la società reclamante chiede la riforma della decisione impugnata e conseguentemente la riduzione in misura congrua della squalifica inflitta al calciatore Marongiu Michele in relazione all’effettiva gravità dei fatti in esame. La Corte Sportiva D’Appello, letti gli atti, osserva che il referto arbitrale appare in una sintesi non esaustiva, cosicchè anche alla luce delle chiare contestazioni della società reclamante, ritiene che la sanzione inflitta al giocatore possa essere ridotta da tre a due giornate di squalifica, per meglio adattarsi alla effettiva gravità dell’accaduto. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società G.S. Ilbono e pertanto dispone la riduzione della squalifica inflitta al giocatore Marongiu Michele da tre a due giornate. Dispone la restituzione della tassa.

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