C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 31/05/2018 – Delibera – S.S. BERCHIDDA ( Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 53 del 17.05.2018. Gara Berchidda / Oschirese del 13.05.2018.

S.S. BERCHIDDA ( Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 53 del 17.05.2018. Gara Berchidda / Oschirese del 13.05.2018.

La Società Berchidda Calcio ha proposto rituale reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha inflitto al calciatore Dau Pietro la squalifica fino al 30.06.2019, per avere colpito con un calcio alla gamba l’arbitro provocandogli dolore. La decisione è stata assunta sulla base del referto del direttore di gara, dal quale si evince che il calciatore, unitosi ad un gruppo di compagni che protestavano, dapprima insultava l’arbitro e poi gli sferrava un calcio, colpendolo tra la caviglia e il polpaccio e cagionandogli lieve dolore.

La Società reclamante chiede la riduzione della sanzione, escludendo che il Dau abbia toccato volontariamente il direttore di gara ed affermando che il medesimo avrebbe invece attinto quest’ultimo fortuitamente mentre si faceva largo nel gruppo dei protestanti. La Corte, letti gli atti del procedimento, ritiene che il fatto di violenza sia esattamente provato dal referto di gara, che è fonte di prova privilegiata; peraltro, tenuto conto che la condotta violenta tenuta dal Dau non ha causato all’arbitro alcuna conseguenza lesiva, tranne un dolore cessato nel’arco di pochi minuti, che non ha necessitato di alcun intervento medico, considera eccessiva la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo con termine al 30.06.2019. La Corte, pertanto, valuta sanzione equa la squalifica con termine al 30.11.2018. La Corte, per questo motivi DELIBERA di ridurre la sanzione della squalifica fino al 30 novembre 2018, confermando l’applicazione delle misure amministrative previste dall’articolo 16, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva. Dispone la restituzione della tassa.

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