C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 31/05/2018 – Delibera – U.S.D. SENNORI SANTA LUCIA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 52 del 10.05.2018. Gara Sennori Calcio Santa Lucia / Badesi 09 del 06.05.2018.

U.S.D. SENNORI SANTA LUCIA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 52 del 10.05.2018. Gara Sennori Calcio Santa Lucia / Badesi 09 del 06.05.2018.

Con reclamo tempestivamente proposto la società Sennori Calcio Santa Lucia impugna la decisione del Giudice Sportivo con cui al giocatore Calvia Nicola è stata inflitta la squalifica a tutto il 31.12.2018, con la precisazione che tale sanzione vada considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previsto dall’articolo 16, comma 4° bis del Codice di Giustizia Sportiva, nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. di cui al C.U. n° 256/A del 27.01.2016, perché “al 38° minuto del primo tempo detto giocatore (Sennori Calcio Santa Lucia) a seguito di una ammonizione a suo carico, profferiva frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara che provvedeva ad espellerlo. Al momento della notifica del provvedimento di espulsione il calciatore non solo continuava ad insultare il direttore di gara, ma addirittura lo colpiva violentemente alla mano, facendole volare via il cartellino”. La società reclamante, nel contestare la decisione del Giudice Sportivo, ha affermato che, il giocatore al momento di notifica del provvedimento di espulsione, non avrebbe colpito violentemente la mano dell’arbitro, bensì per un gesto di stizza dettato dalla frustazione del momento, avrebbe solo sfiorato la mano del direttore di gara, facendo così cadere a terra il cartellino. La Società reclamante, pertanto, pur riconoscendo che il comportamento del proprio giocatore sia riprovevole e meritevole di adeguata sanzione e costituisca una violazione del Codice di Giustizia Sportiva, afferma che esso non rientra tuttavia fra quelli che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n°104/A del 2014. La società Sennori Calcio S.Lucia, infatti, sostiene che nella fattispecie non si potrebbe rinvenire una condotta “violenta” secondo la definizione della giurisprudenza federale, e pertanto chiede la revoca del riconoscimento della fattispecie di “condotta violenta” in relazione alla scomposta protesta del calciatore nei confronti del direttore di gara e la riduzione della squalifica inflitta. La Corte d’Appello Sportiva, letti gli atti e le carte del procedimento, e sentito per chiarimenti l’arbitro, personalmente comparso, osserva che nella presente vicenda non ricorre l’elemento dell’intenzionalità e volontarietà mirante a produrre danni o a porre in pericolo l’incolumità fisica, perché, alla luce di quanto riportato nel referto e confermato dall’arbitro in sede di audizione, nonché considerate le affermazioni della società reclamante, è verosimile che il giocatore Calvia Nicola, in uno stato di forte tensione momentanea, in un gesto di stizza abbia voluto colpire il cartellino urtando la mano dell’arbitro, nell’ambito di una scomposta e vibrata protesta, che però appare privo dei connotatai psicologici della violenza. Pertanto, questa Corte di Appello ritiene che la sanzione inflitta risulti eccessiva rispetto all’accaduto e debba essere ridotta alla squalifica fino al 31.07.2018. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Calvia Nicola da tutto il 31.12.2018 al 31.07.2018. Precisa che l’accoglimento del ricorso e la riduzione della squalifica sotto i quattro mesi determina la non applicabilità delle misure amministrative di cui all’articolo 16, comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva. Dispone la restituzione della tassa.

 

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