C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 14 del 21/09/2017 – Delibera – gara del 17/ 9/2017 BONORVA 1960 – C.U.S.SASSARI

gara del 17/ 9/2017 BONORVA 1960 - C.U.S.SASSARI

Il Giudice Sportivo, visto il referto della gara in epigrafe e gli atti ufficiali; letto il reclamo presentato dalla Società A.S.D. Pol. Bonorva 1960, rileva: -che la Società A.S.D. Pol. Bonorva 1960 ha proposto reclamo, pervenuto in termini a questo Giudice, chiedendo, in relazione alla gara indicata in epigrafe, terminata sul campo con il punteggio di 0 a 1 in favore del C.U.S. Sassari, che alla controparte venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara e, conseguentemente, l'applicazione della stessa a proprio favore; -che la reclamante denuncia l'irregolarità da parte della squadra avversaria nella gestione dei "giovani" da schierare obbligatoriamente in campo (uno nato dopo il 01.01.1997, uno nato dopo il 01.01.1998 e uno nato dopo il 01.01.1999, vedi C.U. nº63 del 29/06/17 Bando Campionati Regionali) in quanto al minuto 15' del secondo tempo è stato sostituito l’unico giocatore "giovane" nato dopo il 1° gennaio 1999 in campo nelle file del C.U.S. Sassari (nº 7 Saba Michele, nato il 22.05.2000) con altro giocatore nato però antecedentemente al 1° gennaio 1999 (nº14 Gueli Mattia, nato il 19.10.1997); -che tale situazione irregolare produceva la propria efficacia, poiché perdurava sino al minuto 17' del s.t, quando la società C.U.S. Sassari, dopo che il gioco era ripreso attivamente per almeno due minuti di gara, inseriva in campo un altro calciatore "giovane" nato dopo il 1° gennaio 1999 (nº15 Cabras Gavino, nato il 30.08.2000) al posto di altro giocatore (nº8 Mura Manuele, nato il 24.08.1982); - che la Società C.U.S. Sassari non ha presentato controdeduzioni; -che, in tale situazione probatoria, il solo elemento utile per il giudizio può essere tratto dal rapporto arbitrale, dove trova conferma il susseguirsi delle sostituzioni come sopra descritto; -che il reclamo merita accoglimento, in quanto gli assunti della reclamante si ritengono fondati, essendo indubitabile la circostanza che, per via delle sostituzioni operate dalla Società C.U.S. Sassari, quest'ultima ebbe ad impiegare, pure per un limitato arco temporale, a seguito dell'ingresso in campo del giocatore Gueli Mattia (che, oggettivamente, ha avuto una partecipazione attiva e dinamica alla gara), un numero di calciatori "giovani" non rispettoso delle classi di età prescritte dal C.U.nº63 del 29 giugno 2017 del C.R. Sardegna (St.Sportiva 2016/2017), così da determinare l'irregolarità dell'incontro, ai sensi dell'art. 17, punti 1 e 4 del C.G.S.; Per tali motivi, il Giudice Sportivo, in accoglimento del reclamo, DELIBERA di infliggere alla Società C.U.S. Sassari la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.

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