C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 12/10/2017 – Delibera – gara del 1/10/2017 PORTO ROTONDO – C.U.S.SASSARI

gara del 1/10/2017 PORTO ROTONDO - C.U.S.SASSARI

Il Giudice Sportivo, visto il referto della gara in epigrafe e gli atti ufficiali; letto il reclamo presentato dalla Società C.U.S. Sassari, rileva che: - la Società C.U.S. Sassari ha proposto reclamo, pervenuto in termini, a questo Giudice, chiedendo, in relazione alla gara indicata in epigrafe, terminata sul campo con il punteggio di 2 a 1 in favore del Porto Rotondo, che alla società Porto Rotondo venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara; -la reclamante lamenta infatti che alla gara Porto Rotondo - C.U.S. Sassari del 01.10.2017 abbia preso parte il calciatore Usai Christian, nelle file del Porto Rotondo, nonostante fosse squalificato per una gara per recidività in ammonizioni, con provvedimento pubblicato nel C.U. n° 59 del 01.06.2017 e che, pertanto, avrebbe dovuto scontare la squalifica nella gara a margine; Acclarato che il calciatore Usai Christian, in base alle risultanze degli atti ufficiali, ha effettivamente preso parte alla gara in esame, inserito in distinta con il numero 6, pur non avendone titolo, in quanto squalificato; ritenuto che, per quanto sopra, il reclamo avanzato dalla Società C.U.S. Sassari è meritevole accoglimento, DELIBERA, in accoglimento del reclamo -di infliggere alla Società Porto Rotondo la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 in favore della Società C.U.S. Sassari, disponendo la restituzione della tassa di reclamo.

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