C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 12/10/2017 – Delibera – gara del 7/10/2017 BUGGERRU – GONNESA CALCIO
gara del 7/10/2017 BUGGERRU - GONNESA CALCIO
Il Giudice Sportivo, -riscontrato, dagli atti ufficiali, che il calciatore Cannas Alessio, nato il 28.02.2000, subentrava dalla panchina in sostituzione di un compagno di squadra, prendendo parte alla gara in epigrafe (terminata col punteggio di 5-1) nelle file della società Gonnesa Calcio, inserito in distinta con il n. 19 e che lo stesso veniva sanzionato con un provvedimento di ammonizione al 20' del secondo tempo; - esperiti i dovuti accertamenti, in conseguenza del provvedimento a carico di calciatore non presente nei tabulati federali, rilevava che il predetto Cannas Alessio non risultava regolarmente tesserato alla data di disputa della gara in esame (07.10.2017) in favore della società Gonnesa Calcio; - acclarato, dalle risultanze degli atti ufficiali, che il calciatore Cannas Alessio (Gonnesa Calcio) ha dunque preso parte alla gara in epigrafe senza averne titolo, in posizione irregolare; P.Q.M., visto il combinato disposto dall'art. 29, commi 2 e 4 punto a)dall'art. 44, punto 1.1; DELIBERA, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del C.G.S, - di irrogare a carico della società Gonnesa Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 5-1, conseguito sul campo, poiché più favorevole alla società Buggerru; -di ammonire con diffida il dirigente accompagnatore ufficiale Giglio Massimiliano (Gonnesa Calcio), per aver inserito in distinta ed aver fatto partecipare alla gara calciatore non tesserato.