C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 12/10/2017 – Delibera – gara del 8/10/2017 SEDILO – BULTEI
gara del 8/10/2017 SEDILO - BULTEI
Il Giudice Sportivo, -riscontrato, dagli atti ufficiali, che il calciatore Piras Giuseppe, nato il 15.08.2017, prendeva parte alla gara in esame (terminata col punteggio di 1-3) nelle file della società Bultei, inserito in distinta con il n. 3 e che lo stesso veniva sanzionato con un provvedimento di ammonizione al 21 del primo tempo; - esperiti i dovuti accertamenti, in conseguenza del provvedimento a carico di calciatore non presente nei tabulati federali, rilevava che il predetto Piras Giuseppe non risultava regolarmente tesserato alla data di disputa della gara in esame (08.10.2017) in favore della società Bultei; - acclarato, dalle risultanze degli atti ufficiali, che il calciatore Piras Giuseppe (Bultei) ha dunque preso parte alla gara in epigrafe senza averne titolo, in posizione irregolare; P.Q.M., visto il combinato disposto dall'art. 29, commi 2 e 4 punto a)e dall'art. 44, punto 1.1; DELIBERA, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del C.G.S, - di irrogare a carico della società Bultei la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 3-0 in favore della società Sedilo; -di ammonire con diffida il dirigente accompagnatore ufficiale Mossa Angelo (Bultei), per aver inserito in distinta ed aver fatto partecipare alla gara calciatore non tesserato.