C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 12/10/2017 – Delibera – gara del 8/10/2017 VIRTUS S.SPERATE 2002 – TERTENIA
gara del 8/10/2017 VIRTUS S.SPERATE 2002 - TERTENIA
Il Giudice Sportivo, -riscontrato, dagli atti ufficiali, che il calciatore Traore Ismah Diop, nato il 02.09.1998, subentrava dalla panchina in sostituzione di un compagno di squadra, prendendo dunque parte alla gara in epigrafe (terminata col punteggio di 1-0) nelle file della società Virtus San Sperate 2002, inserito in distinta con il n. 18 e che lo stesso veniva sanzionato con un provvedimento di ammonizione al 40' del secondo tempo; - esperiti i dovuti accertamenti, in conseguenza del provvedimento a carico di calciatore non presente nei tabulati federali, rilevava che il predetto Traore Ismah Diop non risultava regolarmente tesserato alla data di disputa della gara in esame (08.10.2017) in favore della società Virtus San Sperate 2002; - acclarato, dalle risultanze degli atti ufficiali, che il calciatore Traore Ismah Diop (Virtus San Sperate 2002) ha dunque preso parte alla gara in epigrafe senza averne titolo, in posizione irregolare; P.Q.M., visto il combinato disposto dall'art. 29, commi 2 e 4 punto a)e dall'art. 44 quarter, punto 1.2 delle N.O.I.F.; DELIBERA, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del C.G.S, - di irrogare a carico della società Virtus San Sperate 2002 la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 in favore della società Tertenia; -di ammonire con diffida il dirigente accompagnatore ufficiale Spiga Gianluigi (Virtus San Sperate 2002), per aver inserito in distinta ed aver fatto partecipare alla gara calciatore non tesserato.