C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 10 del 05/09/2017 – Delibera – DEFERIMENTO DEL SIGNOR NONNIS OMERO, DELLA SOCIETÀ ASD SELARGIUS CALCIO E DEL CALCIATORE DANIELE PISELLI
DEFERIMENTO DEL SIGNOR NONNIS OMERO, DELLA SOCIETÀ ASD SELARGIUS CALCIO E DEL CALCIATORE DANIELE PISELLI
La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 3) il signor Nonnis Omero, all’epoca dei fatti presidente pro-tempore e legale rappresentante della Società A.S.D. Selargius Calcio; 4) la Società A.S.D. Selargius Calcio; per rispondere: il Nonnis: a) della violazione di cui agli artt. 1 bis c. 1° e 8 cc. 9° e 10° del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter c. 11° delle N.O.I.F., per non avere ottemperato, nella qualità di Presidente pro-tempore della Società A.S.D. Selargius Calcio, al pagamento al calciatore sig. Daniele Piselli delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D., con decisione pubblicata con C.U. n. 368 del 13.6.2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia; la Società A.S.D. Selargius Calcio: b) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 c.1° del Codice di Giustizia Sportiva, della violazione ascritta al suo presidente pro-tempore, come sopra descritto. Afferma la Procura Federale che risulta obiettivamente provato “per tabulas” che la Società Selargius non ha provveduto, allo scadere del previsto termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera in tal senso in data 26.5.16 della Commissione Accordi Economici della L.N.D., al pagamento al signor Daniele Piselli della somma di € 4.350,00, a lui dovuta per l’attività di calciatore della squadra per la stagione sportiva 2014/15, violando così la disposizione di cui al comma 11 dell’articolo 94 ter delle N.O.I.F. Il giudizio si è svolto alla presenza del rappresentante della Procura Federale e in assenza dei deferiti, che non hanno provveduto a presentare deduzioni a difesa, né hanno chiesto di essere ascoltati o ammessi a riti alternativi. Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere al Nonnis la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi sei e alla Società la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 800,00. Il Tribunale, letti gli atti del procedimento, ritiene che il fatto attribuito al presidente Nonnis sia stato esattamente provato e che di conseguenza deve essere riconosciuta anche la responsabilità diretta della Società, in osservanza del principio di cui all’articolo 4 comma 1° C.G.S., in considerazione del rapporto di immedesimazione organica che lega il presidente pro – tempore alla Società di cui è il legale rappresentante. Il Tribunale valuta eque le sanzioni richieste dalla Procura Federale nei confronti del Nonnis, mentre ritiene che a carico della Società Selargius, ferma restando la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nell’attuale campionato, sia adeguata all’effettiva gravità del fatto la sanzione pecuniaria di € 300,00. Il Tribunale, pertanto, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale DELIBERA 3) di dichiarare il signor Nonnis Omero responsabile di quanto ascrittogli e di infliggere al medesimo la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi sei; 4) di dichiarare la Società A.S.D. Selargius Calcio responsabile in via diretta di quanto ascritto al suo presidente e di infliggere alla stessa la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nell’attuale campionato, e l’ammenda di € 300,00.