C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 39 supplemento quater del 27/02/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DEI SIGG. PETRUCCI ALESSANDRO, PETRINI ANTONELLO, MURRIGHILI BIAGIO, CUREDDA RUBENS, PISANO VALERIO E DELLA SOCIETÀ ILVAMADDALENA 1903

DEFERIMENTO DEI SIGG. PETRUCCI ALESSANDRO, PETRINI ANTONELLO, MURRIGHILI BIAGIO, CUREDDA RUBENS, PISANO VALERIO E DELLA SOCIETÀ ILVAMADDALENA 1903

 

La Procura Federale deferiva a codesto Tribunale Federale Territoriale: 1. ALESSANDRO PETRUCCI; all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Ilvamaddalena 1903, a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione con l’art. 8, comma 2, del C.G.S., per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza da osservarsi in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva, ed in particolare per avere ricevuto ingenti risorse economiche per la gestione della società -provento di attività ritenute illecite nell’ambito del procedimento penale n. 12729/14 R.G.N.R. mod. 21 aperto alla Procura della Repubblica di Roma- utilizzandole in parte direttamente per la gestione della società, ma principalmente consegnandole per contanti a imprese commerciali compiacenti affinché queste a loro volta le restituissero sotto forma di contributi per sponsorizzazioni in favore della società A.S.D. Ilvamaddalena 1903 per il tramite di contratti di sponsor fittiziamente predisposti, con ciò determinando l’elusione della normativa federale in materia gestionale ed economica favorendo, al contempo, l’iscrizione irregolare della Società al Campionato di competenza; b) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, nonché agli artt. 43, comma 6, e 45 delle NOIF, per aver consentito al calciatore Alessandro Petrini, oltre che del non meglio identificato signor Daniele Capocchia, i quali hanno svolto con la società A.S.D. Ilvamaddalena 1903 parte della preparazione sportiva precedente al campionato di Promozione regionale senza i dovuti accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa; 2. ANTONELLO PETRINI; all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sporting Torbellamonaca, a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza da osservarsi in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva, ed in particolare per avere fattivamente contribuito, presentandosi come calciatore acquistato dalla società A.S.D. Ilvamaddalena 1903 ed effettuando presso tale società la preparazione sportiva precampionato mentre in realtà egli era tesserato per altra società calcistica (la A.S.D. Sporting Torbellamonaca), alla gestione della A.S.D. Ilvamaddalena 1903 con ingenti risorse economiche provenienti da attività ritenute illecite nell’ambito del procedimento penale n. 12729/14 R.G.N.R. mod. 21 aperto alla Procura della Repubblica di Roma, in particolare verificando per conto terzi che dette risorse economiche fossero effettivamente utilizzate dal Presidente Alessandro Petrucci per finalità societarie;

b) per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, nonché agli artt. 43, comma 6, e 45 delle NOIF per aver preso parte alla preparazione sportiva precedente al campionato di Promozione regionale senza i dovuti accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; 3. BIAGIO MURRIGHILI; all’epoca dei fatti Vice Presidente e attualmente Presidente della società Ilvamaddalena 1903, a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione con l’art. 8, comma 2, del C.G.S., per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza da osservarsi in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva, per non essersi opposto o comunque per non avere posto alcuna doverosa attività di controllo volta ad evitare che il signor Alessandro Petrucci, nella sua qualità di Presidente della società A.S.D. Ilvamaddalena 1903, utilizzasse ingenti risorse economiche per la gestione della società - provento di attività ritenute illecite nell’ambito del procedimento penale n. 12729/14 R.G.N.R. mod. 21 aperto alla Procura della Repubblica di Roma - in parte direttamente, ma principalmente consegnandole per contanti a imprese commerciali compiacenti affinché queste a loro volta le restituissero sotto forma di contributi per sponsorizzazioni in favore della società A.S.D. Ilvamaddalena 1903 per il tramite di contratti di sponsor fittiziamente predisposti, con ciò determinando l’elusione della normativa federale in materia gestionale ed economica favorendo, al contempo, l’iscrizione irregolare della società al Campionato di competenza; b) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., poiché chiamato a rispondere dei fatti che formano oggetto del procedimento sportivo, ha reso dichiarazioni agli organi della giustizia sportiva volutamente evasive, palesemente contraddittorie e in parte non veritiere; 4. RUBENS CUREDDA; all’epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Ilvamaddalena 1903, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., poiché chiamato a rispondere dei fatti che formano oggetto del procedimento sportivo, ha reso dichiarazioni agli organi della giustizia sportiva volutamente evasive, palesemente contraddittorie e in parte non veritiere; 5. VALERIO PISANO; all’epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Ilvamaddalena 1903, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., poiché chiamato a rispondere dei fatti che formano oggetto del procedimento sportivo, ha reso dichiarazioni agli organi della giustizia sportiva volutamente evasive, palesemente contraddittorie e in parte non veritiere; 6. LA SOCIETA’ ILVA MADDALENA, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, 1° comma, del CGS per la condotta ascritta al sig. Alessandro Petrucci, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 CGS per le responsabilità dei propri tesserati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata. Il Tribunale Federale Territoriale fissava l’udienza del 12.02.2018 per la trattazione del procedimento. Nella suddetta data compariva il Procuratore Federale che insisteva nella sua richiesta e chiedeva che Alessandro Petrucci, nella sua predetta qualità, venisse inibito per anni quattro e mesi sei, Antonello Petrini squalificato per anni quattro e mesi sei, Biagio Murrighili inibito per anni uno e mesi nove, Rubens Curedda e Valerio Pisano inibiti ciascuno per mesi nove, mentre la richiesta per la società Ilva Maddalena era di una sanzione, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, di un’ammenda di euro 7.500,00 ed 1 punto di penalizzazione. Nel corso dell’udienza comparivano personalmente tutti i soggetti deferiti (fatta eccezione per Antonello Petrini), unitamente ai loro rispettivi difensori di fiducia: a seguito della requisitoria della Procura Federale e delle richieste sanzionatorie sopra riportate, i deferiti presenti Alessandro Petrucci, Biagio Murrighili, Rubens Curedda e Valerio Pisano facevano delle dichiarazioni; successivamente prendevano la parola i difensori dei predetti che richiedevano, in via principale, il proscioglimento dei deferiti e della società Ilva Maddalena da tutti gli addebiti mossi; in via subordinata, la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del procedimento penale n. 12729/2014 rgnr, pendente nanti il Tribunale di Roma (nel quale Alessandro Petrucci è imputato del reato associativo di cui all’art. 74, 2° comma, DPR 309/1990 e del delitto previsto dall’art. 648 ter c.p.), ciò al fine di evitare un conflitto di giudicati, o comunque una sospensione in attesa del deposito della trascrizione peritale delle intercettazioni. All’esito dell’udienza il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, esaminato il deferimento e sentite le parti, delibera quanto segue. Preliminarmente, è necessario evidenziare che la giustizia sportiva si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui si discute della applicazione delle regole sportive e perciò alle sole condotte adottate dai tesserati nei predetti ambiti, conservando su queste piena autonomia ed indipendenza. L’ordinamento sportivo è, perciò, in quest’alveo di competenza speciale e completo. Il Tribunale è, quindi, allo stato in possesso di tutti gli elementi di fatto idonei ad esaminare i deferimenti, senza dover attendere alcuno sviluppo processuale dell’Autorità Giudiziaria che preserva la lesione di beni giuridici e di interessi differenti rispetto al piano sportivo.

Nel merito, occorre esaminare le singole posizioni e le relative condotte addebitate. In primo luogo occorre trattare della posizione di Alessandro Petrucci, Presidente della Società ASD Ilva Maddalena 1903, dal 2014 al giugno 2016. Le responsabilità sportive del Petrucci, che hanno determinato una grave lesione dei principi di lealtà e correttezza che ogni tesserato è tenuto ad osservare, emergono chiaramente dalla lettura delle sue dichiarazioni rilasciate, in primis, dinanzi l’organo della Procura Federale, in data 30.10.2017, ed in secundis, nel corso dell’interrogatorio reso alla Procura della Repubblica di Roma il 10.10.2016 (prodotto dalle difese dei deferiti). Infatti, nel corso dell’interrogatorio reso alla Procura Federale, il tesserato Petrucci ha ammesso di aver restituito al titolare della società Dolci Distrazioni (una gelateria di La Maddalena) “i soldi che la società aveva corrisposto per lo sponsor (all’Ilva), pur essendosi questa scaricata il relativo costo”: lo stesso deferito si è assunto la responsabilità della predetta azione di sottrazione di denari alle casse della società, affermando di aver fatto una “sciocchezza”. Nel corso dell’interrogatorio reso alla Procura di Roma, il Petrucci ha pure ammesso, alle pagg. 68 e 69, di aver reso altri denari investiti per altra sponsorizzazione – per questo almeno parzialmente fittizia – al cugino Bazzoni al quale “restituiva dei soldi.. pur non ricordando con precisione la cifra”. Confermando anche in questa sede la circostanza già ammessa dinanzi il Procuratore Federale in ordine alla gestione dello sponsor della Società Dolci Distrazioni. Le predette circostanze di fatto, riconosciute dallo stesso soggetto deferito, integrano con certezza un grave illecito disciplinare, caratterizzato dal compimento di azioni fraudolente e fittizie, che contravvengono macroscopicamente con i fondamentali principi di lealtà e correttezza, come previsti dal codice di giustizia sportiva nella gestione delle società di calcio. Ciò a prescindere dal fatto che il denaro impiegato e/o utilizzato e/o reso agli sponsor (Bazzoni e Dolci Distrazioni) dal Petrucci nella gestione della società Ilva Maddalena provenisse dal clan Cordaro: sul punto l’approfondimento è demandato alla giustizia ordinaria, giacché ha un’indubbia rilevanza penale. Sotto il profilo della giustizia sportiva la pacifica ed ammessa restituzione di una parte dei denari da parte del Petrucci agli sponsor suindicati - a fronte dell’emissione di una fattura maggiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto dagli stessi-, è di per sé un sufficiente elemento per integrare un illecito sportivo. Ciò a prescindere dalla prova che quei denari di fatto potessero provenire, in tutto o in parte, dal clan dei Cordaro; benché sia risultato pacifico che il Petrucci abbia avuto dai Cordaro cospicue somme di denaro, che il predetto ha dichiarato aver speso per scopi personali – sul punto l’Autorità Giudiziaria dovrà espletare i più opportuni approfondimenti. Ancora, dall’interrogatorio reso dal Petrucci alla Procura Federale emergono altri univoci elementi sintomatici e comprovanti una gestione della società sportiva contraria ai principi di lealtà e correttezza: l’allora Presidente, infatti, ha ammesso di aver ingaggiato il calciatore Petrini dietro espressa richiesta del suo cliente Cordaro; sul punto, la condotta del deferito è oltremodo grave perché, per tacere il “favore” o meglio la pretesa dei Cordaro circa il relativo ingaggio, nel tentativo di giustificare i legittimi dubbi sollevati dei dirigenti e dell’allenatore dell’Ilva Maddalena in ordine alla precaria condizione fisica ed alle scarse capacità tecniche del “calciatore” Petrini, il Petrucci ha omesso tale circostanza agli altri dirigenti, affermando piuttosto e falsamente che l’ingaggio del Petrini, unitamente a quello dell’altro calciatore (tale Capocchia), parimenti impresentabile da un punto di vista calcistico, era legato ad un “pacchetto di calciatori tutelati dall’avv. Gentile, che, a suo dire, gli aveva imposto di prendere 5 calciatori insieme”. Tale grave circostanza emerge anche dall’interrogatorio reso dal Petrucci alla Procura di Roma: alle pagg. 55-57, si legge che il deferito “non potendo spiegare chiaramente che gente di Tor Bella Monaca (del clan Cordaro) mi imponeva un calciatore. io ho detto loro (rectius agli ignari dirigenti dell’Ilva Maddalena) che il predetto rientrava nel pacchetto di Volanti, Bianchi ed Acacia (ovvero i tre giocatori effettivamente ingaggiati dalla scuderia dell’avvocato e procuratore sportivo Gentile), al quale non poteva dire di no”. Un’ulteriore condotta che certamente contravviene ai principi della lealtà e della correttezza sportiva e che dimostra un utilizzo inammissibile e strumentale della storica società Ilva Maddalena per il perseguimento di altre finalità, diverse ed antitetiche rispetto a quelle sportive. In definitiva dalla lettura combinata degli atti emerge un quadro in cui Alessandro Petrucci, oltre ad aver costituito, almeno in parte, fittizie sponsorizzazioni (in relazione alle quali alcuna valenza, in termini di attenuante, può essere attribuita al relativo quantum effettivamente reso agli sponsor, rispetto alla cifra indicata in fattura), ed aver accettato imposizioni esterne, provenienti dal clan Cordaro, nell’ingaggio di calciatori inidonei a ricoprire un ruolo tecnico nella squadra (tacendo fraudolentemente la circostanza ai dirigenti dell’Ilva Maddalena), ha di fatto utilizzato la società calcistica de qua per scopi personali, estranei alle finalità sportive: da una parte, con lo scopo di gestire i rapporti economici intercorsi con la famiglia Cordaro – ai quali aveva fatto illusoriamente credere di aver utilizzato denari da loro consegnatigli per l’acquisto di una società di calcio (circostanza, come noto, impossibile per una ASD priva di quote, non a scopo di lucro) - dall’altra, impiegando la storica società dell’Ilva Maddalena quale mero strumento per l’approdo nell’isola del Petrini e del Capocchia, imposti dal clan Cordaro per controllare l’effettività del business asseritamente creato per loro conto dal Petrucci nel settore della ristorazione.

Sul punto sono inequivoci alcuni passi ed ammissioni contenuti nell’interrogatorio reso nanti la Procura della Repubblica di Roma. Illuminanti sono le intercettazioni: in una conversazione del 9 aprile 2015 tra Natascia Cordaro e tale Simone, emerge che il clan Cordaro riteneva di aver comprato “una squadra de pallone insieme all’avvocato mio” – conv. Del 09.04.2015, rit 1194/15, prog. 6203 –; o ancora, dalla conversazione del 16.08.2014, prog. 539, rit 5795/2014, emerge la raccomandazione del Cordaro all’indirizzo del Petrini, imposto quale giocatore al Presidente deferito Petrucci, di recarsi sull’isola della Maddalena per verificare l’andamento del ristorante che il Petrucci stesso aveva detto loro di aver acquistato. Le suddette condotte integrano pacificamente la reiterata violazione dell’art. 1 bis, comma , CGS di cui alla lettera a) dell’imputazione, al numero 1, in spregio ai principi di lealtà e di correttezza. E’ parimenti pacifica l’integrazione a carico del deferito Petrucci della fattispecie contestatagli alla lettera b) dell’imputazione n. 1, allorché si osserva che è risultato provato che i giocatori Petrini e Capocchia avessero svolto parte della preparazione sportiva precedente al campionato di promozione regionale senza i dovuti accertamenti medici e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa. Il Tribunale Federale ritiene pertanto equo e proporzionato ai fatti la sanzione di un’inibizione per anni 4 (quattro), ciò tenuto conto della gravità e della reiterazione delle violazioni compiute e dell’uso strumentale ed inaccettabile fatto dal Petrucci della società Ilva Maddalena. In secondo luogo, occorre esaminare la condotta del calciatore Antonello Petrini. Come già detto, emerge dagli atti che l’ingaggio del Petrini era stato imposto al Petrucci dal clan Cordaro e che il suo approdo nell’isola era sostanzialmente finalizzato a controllare le attività di ristorazione che l’allora Presidente affermava di aver acquistato per conto della stessa famiglia Cordaro. Di fatto il Petrini è approdato nell’isola per fini certamente diversi rispetto a quelli del calciatore, utilizzando l’ingaggio nella società Ilva Maddalena per perseguire obiettivi extra calcistici, così venendo meno ai principi di lealtà e di correttezza sportiva da osservarsi in ogni comportamento riferibile all’attività sportiva. È parimenti risultato provato che il Petrini avesse preso parte alla preparazione sportiva precedente al campionato di promozione regionale quando in realtà era tesserato per un’altra società calcistica (la ASD Sporting di Tor Bella Monaca), senza peraltro essersi sottoposto ai dovuti accertamenti medici e finanche privo delle dovute coperture assicurative. Il Tribunale ritiene perciò di dover sanzionare il calciatore Petrini, seppure differenziando per gravità delle azioni la sua posizione da quella di Alessandro Petrucci: la sanzione più equa e proporzionata ai fatti sportivi provati a suo carico è quella di anni due di squalifica. La condotta ascritta ad Alessandro Petrucci e la conseguente sanzione comminatagli integra ex se la responsabilità diretta ed oggettiva della società Ilva Maddalena in forza dell’art. 4 del CGS, giacché, come noto, le violazioni del Codice di giustizia sportiva sono state dal medesimo commesse allorché, all’epoca dei fatti, era Presidente e legale rappresentante della predetta società sportiva. Ciò nondimeno, il Tribunale, tenuto conto che tutti i fatti sportivamente rilevanti sono stati commessi esclusivamente dal Petrucci - mentre come si dirà appresso alcuna responsabilità può venire ascritta agli altri dirigenti -, ritiene proporzionata una sanzione pari ad un’ammenda di euro 2.000,00. Da ultimo, occorre trattare le posizioni dei dirigenti Biagio Murrighili, Rubens Curedda e Valerio Pisano, rispettivamente all’epoca dei fatti vice Presidente, il primo, e dirigenti, gli altri due, della società Ilva Maddalena. Per quanto concerne la comune contestazione elevata ai tre circa il fatto che tutti avrebbero reso dichiarazioni volutamente evasive, palesemente contraddittorie ed in parte non veritiere sui fatti de quibus, il Tribunale osserva che l’addebito è del tutto generico ed indeterminato, non avendo l’organo requirente indicato, in forma chiara e precisa, quali parti delle dichiarazioni sarebbero intrise di quelle carenze astrattamente denunciate dalla stessa Procura Federale. Né il Tribunale ha individuato alcuna parte delle dichiarazioni connotate da caratteri di sicura evasività, di contraddittorietà o, peggio, di non veridicità. Peraltro, a ben vedere, nessun contrasto emerge fra le suddette dichiarazioni rispetto a quelle rese dal sig. D’Apice (altro dirigente dell’Ilva Maddalena): ciò perché le perplessità sollevate da quest’ultimo sul Petrucci sono di fatto speculari e contestuali a quelle dei dirigenti deferiti. S’impone sul punto il pieno proscioglimento dei tre soggetti deferiti. Per quanto concerne, invece, la condotta ascritta al solo Biagio Murrighile di non essersi opposto o comunque di non aver adottato alcuna attività di controllo nei confronti del Presidente Petrucci, occorre evidenziare quanto segue.

Come correttamente osservato dalla difesa del deferito, l’intera dirigenza dell’Ilva Maddalena, all’epoca dei fatti, non aveva alcun elemento per poter valutare negativamente la persona di Alessandro Petrucci, giacché il medesimo era un avvocato, appartenente ad un’agiata famiglia, figlio di un magistrato della Corte d’Appello di Roma, assiduo frequentatore fin da giovane dell’isola di La Maddalena. Viceversa, il suo approdo era stato correttamente letto alla stregua di un positivo arricchimento economico e sportivo per la storica società, idoneo a contribuire al soddisfacimento dei legittimi sogni di promozione in categorie più alte. Né alcun sospetto era ricavabile dagli sponsor acquisiti dalla società per il tramite dell’avv. Petrucci, siccome rispettosi delle soglie di legge imposte per le associazioni sportive dilettantistiche dall’art. 1, comma 1, della legge n. 398 del 16.12.1991. Glia altri dirigenti erano peraltro ignari delle restituzioni operate dal Petrucci agli sponsor, a fronte di fatture emesse per importi più alti. Sintomatico sul punto è anche il provvedimento di revoca del sequestro, da principio adottato dalla Procura di Roma, nonché le positive relazioni degli amministratori giudiziari sulla contabilità della società e sulla relativa gestione. I dirigenti, viceversa, ex ante, non disponevano di alcun elemento, né avevano potuto individuare alcun segnale di allarme dal quale poter neppure immaginare i rapporti che il Petrucci aveva con il clan Cordaro, la sua personale gestione degli sponsor Bazzoni e della società Dolci Distrazioni ed ancora quali potessero essere i suoi reali intendimenti nella gestione della società. Lo stesso Petrucci, nel corso degli interrogatori resi, ha sempre più volte rimarcato che delle sue condotte gli altri dirigenti dell’epoca erano del tutto ignari e non consapevoli. Vieppiù, emerge dagli atti che gli stessi altri dirigenti erano stati di fatto raggirati dal Petrucci nella questione del calciatore “Petrini”, che avevano accettato di “provare” sul campo, seppure solo per una settimana, perché convinti dallo stesso Petrucci che quel giocatore, unitamente al Capocchia, rientrasse nel pacchetto di calciatori offerti dal procuratore Gentile, salvo poi allontanarli dopo pochi giorni allorché constatavano la manifesta loro non idoneità tecnica. Emerge perciò dalle carte e dal materiale probatorio prodotto dagli stessi nel corso del giudizio la totale buonafede dei dirigenti della società llva Maddalena: essi, perciò, devono essere mandati assolti da tutte le accuse loro rispettivamente ascritte, alla stessa stregua dell’allenatore Fabrizio Murgia, già prosciolto dalla Commissione disciplinare del settore tecnico nella riunione del 26.01.2018 (cifra C.U. n. 187). Per tutti questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale, dispone l’inibizione di Alessandro Petrucci per anni quattro, la squalifica di Antonello Petrini per anni due, sanziona la società Ilva Maddalena per responsabilità diretta ed oggettiva con l'ammenda di euro 2.000,00 e proscioglie da tutti gli addebiti disciplinari i dirigenti Biagio Murrighili, Valerio Pisano e Rubens Curedda.

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