C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 24/05/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DI SASSU UMBERTO E SOCIETA’ A.S.D. ALGHERO.

DEFERIMENTO DI SASSU UMBERTO E SOCIETA’ A.S.D. ALGHERO.

 

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) il signor Sassu Umberto, all’epoca dei fatti presidente pro-tempore e legale rappresentante della Società A.S.D. Alghero; 2) la Società A.S.D. Alghero; per rispondere: il Sassu: a) della violazione di cui all’articolo 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 30 comma 4 delle N.O.I.F. e 41 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, in qualità di Presidente della Società A.S.D. Alghero, consentito e comunque non impedito al tecnico Massimo Malfitano, regolarmente tesserato nella stagione sportiva 2016/17 quale allenatore della S.S. Maristella Calcio, di svolgere attività in favore della A.S.D. Alghero e pertanto consentendo la doppia attività per più di una società (S.S. Maristella Calcio e A.S.D. Alghero) nella stessa stagione sportiva 2016/17; la Società A.S.D. Alghero: b) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere rispettivamente dai signori Umberto Sassu e Massimo Malfitano, in quanto il primo apparteneva alla Società nel momento della consumazione del fatto e il secondo espletava l’attività sopra contestata nell’interesse della Società stessa. Afferma la Procura Federale che risulta obiettivamente provato dalle dichiarazioni testimoniali assunte e dalle ammissioni rese dallo stesso tecnico Malfitano che quest’ultimo, durante la stagione sportiva 2016/17, nonostante fosse tesserato con la Società Sportiva Maristella Calcio (partecipante al Campionato di II Categoria della Regione Sardegna ), ha svolto, con l’avallo del Presidente pro – tempore Sassu Umberto, attività di allenatore anche per la Società A.S.D. Alghero (partecipante al Campionato Esordienti). Il giudizio si è svolto alla presenza del rappresentante della Procura Federale e in assenza dei deferiti, che non hanno provveduto a presentare deduzioni a difesa, né hanno chiesto di essere ascoltati o ammessi a riti alternativi. Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere al Sassu la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi sei e alla Società l’ammenda di € 600,00. Il Tribunale, letti gli atti del procedimento, ritiene che il fatto di cui sopra sia stato esattamente provato e che esso integri una chiara violazione della normativa federale del Settore Tecnico, che vieta espressamente che un allenatore possa contemporaneamente svolgere attività a favore di più società, anche se appartenenti a categorie diverse. Pertanto, deve essere riconosciuta la responsabilità del presidente Sassu, che ha consentito il comportamento illecito del Malfitano ed anche la responsabilità diretta della Società, in osservanza del principio di cui all’articolo 4 comma 1 C.G.S., in considerazione del rapporto di immedesimazione organica che lega il presidente pro – tempore alla Società di cui è il legale rappresentante. Il Malfitano è stato deferito per competenza nanti la Commissione Disciplinare del settore Tecnico. Quanto alle sanzioni, Il Tribunale ritiene che debbano essere applicate in misura inferiore rispetto alle richieste dalla Procura Federale, trattandosi di fatto che ha coinvolto la Società di un campionato di basso livello, quale la Categoria Esordienti; sono valutate sanzioni eque l’inibizione di mesi cinque per il Sassu e l’ammenda di € 250,00 per la Società. Il Tribunale, pertanto, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale DELIBERA 1) di dichiarare il signor Sassu Umberto responsabile di quanto ascrittogli e di infliggere al medesimo la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi cinque; 2) di dichiarare la Società A.S.D. Alghero responsabile in via diretta di quanto ascritto al suo presidente e di infliggere alla stessa l’ammenda di € 250,00.

 

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