F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 119/TFN – SD del 08 Aprile 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 6759/253 pf21-22/GC/SA/mg del 9 marzo 2022 nei confronti dei sigg.ri Heredia Mena Yefrey, Renato Tengattini e della società ASD Paluani Life Chievo VR – Reg. Prot. 115/TFN-SD

 

Decisione/0119/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0115/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valeria Ciervo – Componente

Paolo Clarizia – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore)

Maurizio Lascioli – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 5 aprile 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6759/253 pf21-22/GC/SA/mg del 9 marzo 2022 nei confronti dei sigg.ri Heredia Mena Yefrey, Renato Tengattini e della società ASD Paluani Life Chievo VR,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento prot. n. 6759/253pf21-22/GC/SA/mg del 09.03.22 ha deferito al Tribunale, sezione disciplinare:

1) il sig. Heredia Mena Yefrey all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società AC Hellas Verona 1903 per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto all’art. 40, comma 4, delle NOIF, per aver sottoscritto in data 22.10.21 una nuova richiesta di tesseramento con la società ASD Paluani Life Chievo VR pur essendo già tesserato per la stessa stagione sportiva con la società AC Hellas Verona 1903;

2) il sig. Renato Tengattini, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Paluani Life Chievo VR per rispondere della violazione dell’artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto all’art. 40, comma 4, delle NOIF, per aver omesso di verificare presso il Comitato Regionale di appartenenza che il calciatore Heredia Mena Yefrey non fosse tesserato per altra società prima di sottoscrivere il tesseramento per la propria;

3) la ASD Paluani Life Chievo VR per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti tenuti dal sig. Renato Tengattini, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza, così come oggetto della contestazione sopra descritta

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalla nota del 27 ottobre 2021 inviata dal Presidente del CR Veneto recante la segnalazione che in data 20.10.21 il calciatore Heredia Mena Yefrey veniva tesserato per la società AC Hellas Verona 1903, società partecipante al campionato di serie A2 girone A calcio a cinque e, ciononostante, a fronte cioè di un tesseramento già effettuato, lo stesso calciatore in data 22.10.21 veniva tesserato anche per la società ASD Paluani Life Chievo VR, società che partecipa al campionato di terza categoria, girone A, della delegazione provinciale di Verona, tesseramento quest’ultimo tuttavia non convalidato proprio in ragione del precedente tesseramento già esistente.

Esperita l’attività di indagine, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando:

- per il sig. Renato Tengattini, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Paluani Life Chievo VR, la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 4, delle NOIF, per avere omesso di verificare presso il Comitato Regionale di appartenenza che il calciatore sig. Heredia Mena Yefrey non fosse tesserato per altra società prima di sottoscrivere la richiesta di tesseramento per la propria;

- per il sig. Heredia Mena Yefrey, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società AC Hellas Verona 1903, la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 4, delle NOIF, per avere sottoscritto in data 22/10/21 una richiesta di tesseramento per la società ASD Paluani Life Chievo VR, pure essendo già tesserato per la stessa stagione sportiva con la società AC Hellas Verona 1903;

- la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del CGS, della società ASD Paluani Life Chievo VR per la condotta posta in essere dal sig. Renato Tengattini, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della citata società.

Con la medesima comunicazione, la Procura riteneva non sussistere la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della società AC Hellas Verona 1903 per la quale era tesserato il sig. Heredia Mena Yefrey all’epoca dei fatti oggetto dei capi di incolpazione, in quanto il tesseramento per altra compagine appare essere avvenuto all’insaputa della società di appartenenza del calciatore ed al di fuori delle possibilità di controllo della stessa.

A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, la ASD Paluani Life Chievo VR con memoria del 04.02.22 rappresentava:

- di aver sottoscritto una prima richiesta di tesseramento con il calciatore in questione in data 08.07.21, richiesta tuttavia non convalidata per carenza di documentazione;

- una volta acquisita la documentazione necessaria, di aver stampato il nuovo tesseramento in data 11.10.2021 per poi sottoscriverlo in data 22.10.21.

Sulla scorta di tali ragioni, la società deferita ritenendo il calciatore unico responsabile del fatto contestato anche in virtù di quanto previsto dall’art. 40 delle NOIF, chiedeva la archiviazione del procedimento.

La Procura ha ritenuto le argomentazioni difensive della società ASD Paluani Life Chievo VR e del proprio presidente sig. Renato Tengattini prive di elementi giuridici o fattuali in grado modificare la loro responsabilità in relazione ai fatti oggetto del presente procedimento.

È seguita, pertanto, la notifica del deferimento in oggetto a carico del sig. Heredia Mena Yefrey, del sig. Renato Tengattini e della società ASD Paluani Life Chievo VR.

La fase predibattimentale

In vista dell’udienza nessuna attività difensiva è stata posta in essere dai deferiti.

Il dibattimento

All’udienza del 05.04.2022 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento, concludendo per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Heredia Mena Yefrey, giornate 6 (sei) di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;

- per il sig. Renato Tengattini, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per la società ASD Paluani Life Chievo VR, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda. Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

Ritiene il Collegio che vada affermata la responsabilità dei deferiti per le contestazioni disciplinari oggetto di deferimento.

Al riguardo, infatti, si evidenzia, per quanto di specifico interesse ai fini della definizione del presente giudizio, che l’art. 39 delle NOIF delinea il procedimento di tesseramento dei calciatori prevedendo, al comma 3, che: “La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento”.

Il successivo art. 40 rubricato “Limitazioni del tesseramento dei calciatori” aggiunge, tra i divieti in materia, quanto segue: “ Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva”.

La cogenza delle riferite prescrizioni normative in ordine al tesseramento dei calciatori è ulteriormente avallata da quanto previsto dall’art. 32 commi 2, 3 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui: “2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.

3. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi.

4. Salva l’applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all’ammenda.”

Delineato il quadro normativo di riferimento, venendo alla disamina delle contestazioni oggetto di deferimento, dall’istruttoria svolta è emerso con certezza che la richiesta di tesseramento del sig. Heredia Mena Yefrey da parte della società ASD Paluani Life Chievo VR è stata formalizzata in data 22.10.2021, ossia in seguito al tesseramento intervenuto il 20.10.2021 del medesimo calciatore da parte della società AC Hellas Verona 1903 per la stessa stagione sportiva.

A fronte di tale accertamento documentale, il contegno del calciatore Heredia Mena Yefrey consistente nell’aver sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società ASD Paluani Life Chievo VR, pure essendo già tesserato con altra società, integra la violazione del richiamato art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 4, delle NOIF.

Risulta, altresì, provata la responsabilità del sig. Renato Tengattini che, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Paluani Life Chievo VR, ha sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore senza verificare presso il Comitato Regionale di appartenenza che il sig. Heredia Mena Yefrey non fosse già tesserato per altra società.

La difesa formulata dal sig. Tengattini relativamente al precedente tentativo di tesseramento del 08.07.21 è irrilevante non essendo tale richiesta andata a buon fine. Allo stesso modo, la circostanza valorizzata dal deferito che la “stampa” del modulo del tesseramento sarebbe stata effettuata in data 11.10.2021 (e quindi prima del tesseramento firmato dal calciatore con la società Hellas Verona 1903 il 20.10.21) è ininfluente e infondata in quanto l’art. 39 delle NOIF assegna rilevanza unicamente al deposito della richiesta di tesseramento intervenuta il 22.10.21 (e sottoscritta in pari data da calciatore e società), ossia successivamente al tesseramento formalizzato dalla Hellas Verona.

Sussiste, quindi, il profilo di responsabilità colposa in capo al sig. Tengattini, consistente nel non avere operato il controllo sulla posizione del calciatore, come invece sarebbe stato ben possibile interpellando preventivamente gli uffici territoriali della federazione, prima di richiedere il tesseramento del calciatore. Tale onere di verifica richiesto al rappresentante legale della società non era inesigibile o di impossibile adempimento.

Infine, in ragione di quanto precede, dell’illecito contestato risponde anche la società ASD Paluani Life Chievo VR a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6 comma 1, del CGS.

Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso, il Tribunale ritiene eque le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Heredia Mena Yefrey, giornate 2 (due) di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;

- per il sig. Renato Tengattini, mesi 2 (due) di inibizione;

- per la società ASD Paluani Life Chievo VR, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 aprile 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Leopoldo Di Bonito                                                           Carlo Sica

 

Depositato in data 8 aprile 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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