F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 120/TFN – SD del 08 Aprile 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 5331/394pf21-22/GC/gb del 25 gennaio 2022 nei confronti dei sigg.ri Chierchia Massimo, Coni Luigi e della società SS Teramo Calcio Srl – Reg. Prot. 97/TFN-SD

Decisione/0120/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0097/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella – Componente (Relatore)

Marco Sepe – Componente

Ermando Bozza – Componente aggiunto

Claudio Sottoriva – Componente aggiunto

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 7 aprile 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.5331/394pf21-22/GC/gb del 25 gennaio 2022 nei confronti dei sigg.ri Chierchia Massimo, Coni Luigi e della società SS Teramo Calcio Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 5331/394pf21-22/GC/gb del 25 gennaio 2022, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1) il sig. Chierchia Massimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società SS Teramo Calcio Srl dal 8/11/2021, per rispondere della violazione:

a) degli artt. 4, comma 1 del CGS, 20 bis delle NOIF e 32, comma 5 bis, del CGS, anche in relazione all’art. 31, comma 1 del CGS, per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società SS Teramo Calcio Srl, affinché venisse prodotta alla FIGC - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento al sig. Coni Luigi, Amministratore Unico della Appalti & Servizi Spa, titolare del 100% delle quote sociali della Green Sports Italia Srl, acquirente, con atto dell’8 novembre 2021, del 60% delle quote sociali della società SS Teramo Calcio Srl, nonché Amministratore Unico e socio della Partecipazioni 2016 Srl, socia al 100% della Appalti & Servizi Spa, nel termine perentorio di 15 giorni, la documentazione prevista dall’art. 20-bis, comma 2), delle NOIF, nonché con riferimento al sig. Coni Luigi e alla Partecipazioni 2016 Srl la documentazione conforme all’art. 20-bis, comma 3 e comunque, per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva - affinché i soggetti interessati ottemperassero al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tali condotte;

2) il sig. CONI Luigi, socio e Amministratore Unico della Partecipazioni 2016 Srl, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della SS Teramo Calcio Srl, per rispondere della violazione:

a) dell’art. 4, comma 1, del CGS e dell’art. 20 bis delle NOIF per non aver depositato, nel termine perentorio di 15 giorni, la documentazione prevista dall’art. 20-bis, comma 2), delle NOIF;

b) dell’art. 4, comma 1, del CGS e dell’art. 20 bis delle NOIF per aver depositato documentazione solo in parte conforme, a quella prevista dall’art. 20-bis, comma 3), delle NOIF;

3) la Società SS Teramo Calcio Srl, per rispondere:

a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento del legale rappresentante al momento della commissione dei fatti;

b) a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 32, comma 5 bis, del CGS.

La fase istruttoria

All’esito dell’indagine svolta nell’ambito del procedimento, iscritto nel relativo registro in data 23.12.2021 al n. 394pf21-22, avente ad oggetto la “Segnalazione del Presidente Federale della FIGC in ordine al mancato rispetto della normativa federale in relazione all’acquisizione di partecipazioni societarie della società SS Teramo Calcio Srl”, la Procura federale, già acquisita la documentazione allegata alla segnalazione del Presidente federale, acquisiva i fogli censimento e le visure camerali delle società. In sede di indagine erano sentiti i signori Chierchia Massimo e Coni Luigi.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 22.2.2022, i deferiti, tutti costituitisi con l’ausilio dell’avv. Gerardo Spaltro, con memoria in data 18.2.2022 hanno contestato nel merito la fondatezza del deferimento e concluso per il proscioglimento; in via subordinata, hanno chiesto operarsi “la dovuta differenziazione tra le posizioni dei soci della società che ha acquisito il capitale della società calcistica e quella del vertice della società acquisita” e tenersi conto, in punto sanzioni, della natura e della gravità dei fatti contestati con irrogazione, infine, nei confronti della società, della sanzione della ammenda in luogo della penalizzazione dei punti in classifica richiesta dalla normativa.

Il dibattimento

All’udienza del 22.2.2022, tenutasi in modalità video conferenza, partecipavano il dr. Luca Scarpa, per la Procura Federale, e i signori Chierchia Massimo e Coni Luigi assistiti dall’avv. Gerardo Spaltro.

In adesione alla richiesta preliminare del difensore dei deferiti, il Collegio, in ragione della preannunciata riforma dell’art. 20-bis delle NOIF e dell’art. 32 del CGS, rinviava la trattazione del procedimento all’udienza del 17 marzo 2022, con sospensione dei termini ex art. 38, comma 5, lett. d) CGS-CONI.

L’udienza del 17 marzo 2022, ancora su richiesta del difensore dei deferiti e sulla non opposizione del rappresentante della Procura federale, veniva rinviata per i medesimi motivi e con le medesime modalità a quella del 7.4.2022.

Nella stessa giornata del 17.3.2022 venivano pubblicati il C.U. 205/A e il C.U. 206/A del 16.3.2022 con i quali il Consiglio Federale della FIGC modificava rispettivamente l’art. 20 bis NOIF e l’art. 32 CGS, “in particolare recependo talune pregresse esortazioni della CFA in riferimento alla necessaria gradualità della fattispecie di violazione dei requisiti di onorabilità e solidità finanziaria, nonché delle corrispondenti sanzioni”.

In osservanza della norma transitoria di cui al riformato art. 32 CGS, in data 28.3.2022 la società deferita depositava l’istanza di riesame prevista dal comma 3.

All’udienza del 7.4.2022, il Tribunale, dato atto dell’avvenuto deposito dell’istanza di riesame, trasmessa a mezzo pec anche a Co.A.P.S. - FIGC ed alla Procura federale, sulla non opposizione del rappresentante della Procura federale, riservava la decisione.

La decisione

La norma transitoria introdotta dal C.U. 206/A del 16. Marzo 2022 prevede testualmente che “Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore dei commi da 5-bis a 5-septies dell’art. 32 CGS, ciascuna società sportiva interessata può presentare istanza di riesame alla Co.A.P.S. con comunicazione trasmessa presso FIGC - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione partecipazioni Societarie). L’istanza, che deve essere sottoscritta anche dai soggetti indicati dai commi 1 a 4 dell’art. 20bis NOIF, determina l’archiviazione dei procedimenti disciplinari avviati dalla Procura federale e rende improcedibili i giudizi eventualmente pendenti, con annullamento delle sanzioni eventualmente già comminate. È onere della società sportiva interessata comunicare alla Procura federale e agli organi di giustizia sportiva competenti l’avvenuta presentazione dell’istanza di riesame fornendone la prova di trasmissione. L’improcedibilità è dichiarata dagli organi di giustizia sportiva presso cui è pendente il giudizio divenuto improcedibile”.

Come sopra esposto, la società SS Teramo Calcio Srl, si è effettivamente avvalsa della facoltà di presentare l’istanza disciplinata dalla norma transitoria e, per l’effetto, il presente giudizio deve essere dichiarato improcedibile.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il deferimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 aprile 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

 Amedeo Citarella                                                             Carlo Sica

 

Depositato in data 8 aprile 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

 

 

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