C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 19/10/2017 – Delibera – gara del 14/10/2017 ITALPIOMBO SANTA TERESA – LIBERTAS

gara del 14/10/2017 ITALPIOMBO SANTA TERESA - LIBERTAS

IL G.S. - letti il referto di gara e il relativo supplemento; - rilevato che al 50' minuto del 2º tempo veniva espulso il calciatore Setzu Luca (Libertas) per aver offeso trivialmente l'arbitro in seguito ad una fase di gioco e che il predetto calciatore, successivamente, si avvicinava al direttore di gara e con la mano destra gli stringeva violentemente la gola per vari secondi, costringendolo ad indietreggiare di qualche passo, provocandogli momentanei problemi respiratori, e nel contempo lo ingiuriava e minacciava. Dopo questi fatti veniva allontanato a viva forza dai compagni di squadra e accompagnato all'esterno del terreno di gioco -che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta, che rientra, tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014; - che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui ..." (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.16, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; P.T.M. infligge al calciatore Setzu Luca (Libertas) la squalifica a tutto il 31 dicembre 2018; con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016.

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