C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 19/10/2017 – Delibera – gara del 15/10/2017 IS URIGUS – SANTADI CALCIO
gara del 15/10/2017 IS URIGUS - SANTADI CALCIO
Il Giudice Sportivo, -riscontrato, dagli atti ufficiali, che il calciatore Coccoli Lorenzo, nato il 29.08.1999, prendeva parte alla gara in esame (terminata col punteggio di 1-1) nelle file della società Is Urigus, inserito in distinta con il n. 6 e che lo stesso veniva sanzionato con un provvedimento di ammonizione al 12' del secondo tempo; - esperiti i dovuti accertamenti, in conseguenza del provvedimento a carico di calciatore non presente nei tabulati federali, rilevava che il predetto Coccoli Lorenzo, non risultava regolarmente tesserato alla data di disputa della gara in esame (15.10.2017) in favore della società Is Urigus; - acclarato, dalle risultanze degli atti ufficiali, che il calciatore Coccoli Lorenzo (Is Urigus) ha dunque preso parte alla gara in epigrafe senza averne titolo, in posizione irregolare; P.Q.M., visto il combinato disposto dall'art. 29, commi 2 e 4 punto a)e dall'art. 44, punto 1.1 delle N.O.I.F.; DELIBERA, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del C.G.S, - di irrogare a carico della società Is Urigus la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 in favore della società Santadi Calcio; -di ammonire il Dirigente Accompagnatore Ufficiale Sulas Rinaldo (Is Urigus), per aver inserito in distinta ed aver fatto partecipare alla gara calciatore non tesserato.