C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 31/10/2017 – Delibera – gara del 29/10/2017 SAMASSI – SORSO 1930
gara del 29/10/2017 SAMASSI - SORSO 1930
Il Giudice Sportivo, -riscontrato, dagli atti ufficiali, che il calciatore Argiolas Giovanni nato il 25.03.1985, prendeva parte alla gara in esame (terminata col punteggio di 1-2) nelle file della Società Samassi, inserito in distinta con il n. 4 e che lo stesso veniva ammonito al 4º minuto del secondo tempo;
- esperiti i dovuti accertamenti, in conseguenza del provvedimento a carico di calciatore non presente nei tabulati federali, rilevava, dalle risultanze dell'Ufficio Tesseramenti, che il predetto Argiolas Giovanni, non risultava regolarmente tesserato alla data di disputa della gara in esame (29.10.2017) in favore della società Samassi; - acclarato, dalle risultanze degli atti ufficiali, che il calciatore Argiolas Giovanni (Samassi) ha dunque preso parte alla gara in epigrafe senza averne titolo, in posizione irregolare; P.Q.M., visto il combinato disposto dall'art. 29, commi 2 e 4 punto a e dall'art. 44, punto 1.1 delle N.O.I.F.; DELIBERA, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del C.G.S, - di irrogare a carico della società Samassi la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 in favore della Società Sorso 1930; -di ammonire il Dirigente Accompagnatore Ufficiale Sabiu Massimiliano (Samassi), per aver inserito in distinta ed aver fatto partecipare alla gara calciatore non tesserato.