C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 16/11/2017 – Delibera – gara del 5/11/2017 PATTADA – BUSACHESE
gara del 5/11/2017 PATTADA - BUSACHESE
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. nº 23, -riscontrato, dagli atti ufficiali, che il calciatore Langiu Giuseppe, nato il 15.05.1996, prendeva parte alla gara in esame (terminata col punteggio di 1-0 in favore del Pattada) nelle file della società Pol. Pattada, inserito in distinta con il n. 4 e che lo stesso subiva un provvedimento di ammonizione al 18' del secondo tempo; - esperiti i dovuti accertamenti, in conseguenza del provvedimento a carico di calciatore non presente nei tabulati federali, rilevava, dalle risultanze dell'Ufficio Tesseramenti, che il predetto Langiu Giuseppe, non risultava regolarmente tesserato alla data di disputa della gara in esame (05.11.2017) in favore della società Pol. Pattada; - preso inoltre atto che la società Pattada, nell'intento di documentare il corretto deposito del tesseramento in oggetto in data antecedente alla gara, produceva un carteggio che risultava insufficiente a dimostrale tale tesi e a confutare le risultanze fornite dal sopra citato Ufficio Tesseramenti. In particolare, per il fatto che l'asserita inclusione della pratica di tesseramento in esame in un plico di posta raccomandata spedita dal Pol. Pattada in data 13.09.2017, non trovava riscontro nel registro dell'Ufficio Tesseramenti, per cui in predetto plico erano presenti altre pratiche di tesseramento, regolarmente registrate, ma non quella del Langiu; - acclarato, dalle risultanze degli atti ufficiali, che il calciatore Langiu Giuseppe (Pattada) ha dunque preso parte alla gara in epigrafe senza averne titolo, in posizione irregolare; P.Q.M., visto il combinato disposto dall'art. 29, commi 2 e 4 punto a)e dall'art. 44, punto 1.1 delle N.O.I.F.; DELIBERA, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del C.G.S, - di irrogare a carico della società Pattada la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 in favore della società Busachese; -di ammonire il Dirigente Accompagnatore Ufficiale Russeglias Antonio (Pattada), per aver inserito in distinta ed aver fatto partecipare alla gara calciatore non tesserato.