C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 30/11/2017 – Delibera – gara del 12/11/2017 SAN PAOLO APOSTOLO – AUDAX ALGHERESE
gara del 12/11/2017 SAN PAOLO APOSTOLO - AUDAX ALGHERESE
Il Giudice Sportivo - letto il reclamo ritualmente presentato dalla Pol. Audax Algherese, avverso l'omologazione dell'incontro a margine, nel quale la reclamante lamenta un presunto errore tecnico nel quale sarebbe incorso l'arbitro, tale da inficiare la regolarità della gara; - letto il rapporto arbitrale, dal quale non emerge alcun elemento a suffragio delle tesi della reclamante; osserva: - che il Giudice Sportivo, sulla base degli atti ufficiali di gara, giudica in prima istanza sullo svolgimento e la regolarità delle gare con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare, i quali rientrano nella esclusiva competenza dell'arbitro;
- che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "l'errore tecnico" dell'arbitro è dunque ravvisabile solo in evidenti anomalie nell'applicazione del regolamento e può dar luogo alla decisione di ripetere la gara solo in caso in cui lo stesso sia ammesso esplicitamente od implicitamente nel rapporto arbitrale; P.Q.M, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 24 del 16.11.2017 DELIBERA, ai sensi degli artt. 17, comma 4), 29, comma 3), e 33 del C.G.S., - di respingere il reclamo della Pol. Audax Algherese, disponendo addebitarsi la relativa tassa; - di convalidare il risultato conseguito sul campo di 2 a 2. Dispone l'incamero della tassa di reclamo.