C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 30/11/2017 – Delibera – gara del 19/11/2017 BAUNESE – VILLAGRANDE
gara del 19/11/2017 BAUNESE - VILLAGRANDE
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. nº 25, -riscontrato, dagli atti ufficiali, che il calciatore Buttili Demiro, nato il 04.01.1997, prendeva parte alla gara in esame (terminata col punteggio di 1-2 in favore del Villagrande) nelle file della società A.D.P. Baunese, inserito in distinta con il n. 23 e che lo stesso subiva un provvedimento di ammonizione al 35' del secondo tempo; -esperiti i dovuti accertamenti, in conseguenza del provvedimento a carico di calciatore non presente nei tabulati federali, rilevava, dalle risultanze dell'Ufficio Tesseramenti, che il predetto Buttili Demiro non risultava regolarmente tesserato alla data di disputa della gara in esame (19.11.2017) in favore della società A.D.P. Baunese, ma solo a far data dal 24.11.2017; -acclarato, dalle risultanze degli atti ufficiali, che il calciatore Buttili Demiro (Baunese) ha dunque preso parte alla gara in epigrafe senza averne titolo, in posizione irregolare; P.Q.M., visto il combinato disposto dall'art. 29, commi 2 e 4 punto e dall'art. 44, punto 1.1 delle N.O.I.F.; DELIBERA, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del C.G.S, -di irrogare a carico della società A.D.P. Baunese la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 per la società Villagrande in quanto più favorevole; -di ammonire con diffida il Dirigente Accompagnatore Ufficiale Canu Alfredo (Baunese), per aver inserito in distinta ed aver fatto partecipare alla gara calciatore non tesserato.