C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 30/11/2017 – Delibera – gara del 5/11/2017 PAGI – SPRINT ITHIR 2013

gara del 5/11/2017 PAGI - SPRINT ITHIR 2013

Il Giudice Sportivo, -letto il reclamo presentato dalla Società A.S.D. Pagi; -lette le controdeduzioni della Società Sprint Ithir 2013; -letti gli atti ufficiali di gara; -sciogliendo la riserva di cui al C.U. Nº23 del 09.11.2017; -considerato che col reclamo si domanda che questo Giudice Sportivo deliberi, a carico della controparte, la sanzione sportiva della perdita della gara per l'atteggiamento complessivamente considerato di tipo "razzista" della Sprint Ithir 2013 (dirigenti e calciatori); -considerato che il referto arbitrale da conto di alcuni frangenti del genere, ma accaduti dopo la fine della gara di talché non si può sostenere che essi abbiano influenzato l'andamento della gara; -considerato, altresì, che questo Giudice Sportivo, già nei provvedimenti assunti nel C.U. nº23 del 09.11.2017 aveva adeguatamente sanzionato sia la Società Sprint Ithir 2013 (ammenda) che l'allenatore (squalifica ex art.11 C.G.S.), DELIBERA di respingere il reclamo, di incamerare la tassa relativa e di omologare il risultato della gara Pagi-Sprint Ithir 2013 col risultato di 1-2.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it