C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 07/12/2017 – Delibera – gara del 19/11/2017 CITTA DI SELARGIUS 1991 – SIGMA CAGLIARI
gara del 19/11/2017 CITTA DI SELARGIUS 1991 - SIGMA CAGLIARI
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. nº 25; - preso atto del preannuncio di reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe, ritualmente proposto dalla società Città di Selargius 1991; -rilevato che la reclamante, trascorsi inutilmente i termini previsti dall'art. 46, comma 1 del C.G.S., non faceva pervenire le motivazioni del ricorso, circostanza che costituisce motivo di inammissibilità; DELIBERA - di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Città di Selargius 1991 e di omologare la gara a margine con il risultato, conseguito sul campo, di 1 a 2. Dispone, ai sensi dell'art. 33, comma 8 del C.G.S., l'addebito della tassa di reclamo.