C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 04/01/2018 – Delibera – gara del 21/12/2017 MACOMERESE CALCIO – PORTOTORRES

gara del 21/12/2017 MACOMERESE CALCIO - PORTOTORRES

Il Giudice Sportivo, visti gli atti ufficiali rileva che: - la Società Portotorres ha presentato reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe, sostenendo che un calciatore della Società Macomerese (nº7 Barattelli Davide) non avesse titolo a partecipare alla gara che interessa in quanto squalificato per una giornata per recidività in ammonizioni (non espulso dal campo) come da C.U. nº30 del 21.12.2017, chiedendo per questo motivo l'attribuzione della sanzione della perdita della gara a carico della controparte; - la Società Macomerese Calcio non ha presentato controdeduzioni; - la gara di recupero Macomerese - Portotorres è stata disputata giovedì 21 dicembre 2017, stessa data della pubblicazione del predetto C.U. nº30; Considerato: - che le sanzioni di squalifica per recidività in ammonizioni devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della declaratoria del Giudice Sportivo; - che, pertanto, la posizione del giocatore Barattelli nel corso della gara in esame risulta essere regolare, visti gli Artt. 22 c.2 e 45 c.2 del Codice di Giustizia Sportiva, DELIBERA di respingere il reclamo, confermando il risultato di 2-2 della gara Macomerese Calcio - Portotorres e dispone l'incamero della tassa.

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